Approvati i dati rilevanti per il 2023 che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli ISA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili, sempre a partire dal periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27650)

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, ha fissato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati per il periodo di imposta 2022 e ha definito il programma delle elaborazioni degli indici applicabili sempre a partire dal periodo d’imposta 2023.

Il co. 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Tanto premesso, con il provvedimento in argomento sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2023. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Il provvedimento in argomento individua altresì le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2023.
Al riguardo, tale disposizione prevede che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”. 

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

Il provvedimento in oggetto definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento del 12 maggio 2022 n. 173.

I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:

  • condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022;
  • età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2022.

Si rimanda al testo integrale del provvedimento per l’elenco delle attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023.

INPGI: applicazione del regime di definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti della riscossione

L’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla L. n. 197/2022 (art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Delibera del Comitato Amministratore del 24 gennaio 2023, n. 7).

Le innovazioni oggetto di valutazione da parte del Comitato Amministratore riguardano la regolarizzazione della morosità degli iscritti in coerenza con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023. 

 

Con Delibera adottata in data 24 gennaio 2023, l’INPGI ha deciso di applicare le disposizioni previste dalla normativa citata (L. n. 197/2022, art. 1, co. 231 e seguenti) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di aggio, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

 

Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

L’art. 1, co. 251, della L. n. 197/2022 prevede che le suddette disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti (D.L.gs. n. 509/1994, D.L.gs. n. 103/1996) tra i quali è ricompreso l’INPGI, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del co. 2, art. 3 del D.L.gs. n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Nel caso in oggetto, l’INPG, tenuto conto che la misura in esame comporta il vantaggio costituito dall’impegno del debitore di assolvere al pagamento dei propri debiti e, quindi, dalla certezza per l’ente previdenziale di veder incrementato il gettito contributivo e il venir meno del contenzioso, ha deliberato di applicare le disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 231) e di riconoscere ai contributi versati con la predetta definizione agevolata la rivalutazione ai fini della determinazione del montante pensionistico a decorrere dalla data di adesione da parte degli assicurati alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

Bonus energia: nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta dicembre 2022

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione, i crediti d’imposta a favore delle imprese, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 gennaio 2023, n. 2/E).

Il D.L. n. 176/2022 (art. 1, co. 1-2) ha introdotto delle misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione (art. 17, D.L.gs. n. 241/1997) oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta, con la risoluzione del 12 dicembre 2022 n. 72/E  sono stati istituiti diversi codici tributo. 

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 gennaio 2023, n. 24252, ha esteso le disposizioni del precedente provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Ciò premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, con il provvedimento in oggetto sono istituiti i seguenti codici tributo così denominati:

  • 7742 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);  
  • 7743 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1, D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7744 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176);
  • 7745 cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), (art. 1 D.L. 18 novembre 2022, n. 176).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 

 

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la “Piattaforma cessione crediti” l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253445.

 

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.