Certificazione Unica e Dichiarazione annuale IVA: online i modelli definitivi

Con due nuovi provvedimenti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della “CU 2025”, insieme alle specifiche tecniche, e il “pacchetto” relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata “Iva base” (Agenzia delle entrate, provvedimenti 15 gennaio 2025, n. 9454 e n. 9491).

Sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:

  • Modello IVA/2025;

  • Modello IVA BASE/2025.

Tra le novità, il quadro “VO” che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

II soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli modelli dichiarativi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

 

Approvata, inoltre, la Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

 

Novità della Cu 2025 il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

La Cu è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.

Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Dichiarazioni dei redditi 2025: pronte le bozze del 730 e del 770

Il Fisco si prepara alla prossima stagione dichiarativa mettendo a disposizione di cittadini e operatori un primo schema dei modelli 730/2025 e 770/2025 in vista dell’approvazione finale (Agenzia delle entrate, comunicato 14 gennaio 2025).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei Modelli 730/2025 e 770/20205 con le relative istruzioni.

 

Di seguito le principali novità.

 

Modello 730

In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024) nel Modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Spazio, inoltre, alla rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, al nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli e alle novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate.

Nel modello entra anche il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

Aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

 

Modello 770

Aggiornato anche il modello 770 da utilizzare da parte dei sostituti d’imposta, nel quale sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

Tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 gennaio 2025, n. 4).

L’articolo 1372 del codice civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

 

Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto ”mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto; esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Istante la corretta qualificazione fiscale da attribuire, ai fini IRPEF, alle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR prevede che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

L’articolo 71, comma 2, del TUIR prevede poi che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, sostenute nel medesimo periodo d’imposta.

 

Già nella circolare n. 28/E/2006 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso e che le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari.

 

Con riferimento al caso di specie, dunque, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la Società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla Società, sia nei riguardi del Leasing, sia nei riguardi del Committente.

Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l‘indennizzo per inflazione, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, esso costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere.

 

Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che la Società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.