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L’Istituto ha effettuato una ricognizione del quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato (INPS, circolare 31 maggio 2023, n. 49).
Dato che nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati (Legge n. 208/2015, Legge n. 232/2016, Legge n. 205/2017 e D.L. n. 48/2023), l’INPS ha voluto effettuare un riepilogo delle modifiche che hanno interessato i benefit di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale.
Welfare aziendale: i benefit (articolo 51, comma 2, del TUIR)
La normativa di riferimento ha ampliato le tipologie di prestazioni che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile e a una ridefinizione del perimetro applicativo delle ipotesi di benefit già contemplate dall’articolo 51 del TUIR. In particolare, al comma 2 dell’articolo 51 sono state modificate le lettere f) e f-bis) e introdotte le lettere d-bis), f-ter) e f-quater), che disciplinano fattispecie per le quali la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.
In proposito, in linea con le precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS evidenzia che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Il regime previdenziale in relazione ai benefit
Anche dopo l’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale a opera del D.lgs n. 314/1997, restano alcuni profili distintivi per quanto riguarda la determinazione delle somme soggette a contribuzione nei limiti indicati dall’articolo 12 della Legge n. 153/1969 e, in particolare, con riferimento al comma 4, lettera f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.
Considerato che le casse, i fondi e le gestioni citate possono contestualmente avere la finalità di erogare prestazioni diverse, delle quali alcune riconducibili al regime di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), della Legge n. 153/1969, ne consegue che una contabilizzazione separata dei versamenti consentirà la corretta applicazione della disciplina previdenziale.
Corresponsione dei benefit mediante voucher
L’articolo 1, comma 190, lettera b), della legge di Stabilità 2016 ha consentito la generale possibilità di erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Questi beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.
In particolare, il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, nei casi in cui sia previsto è sempre quello della percezione del titolo che coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.
Profili previdenziali e premi di risultato
Mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione (fatte salve le agevolazioni di cui all’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per l’anno 2023) in capo al dipendente, il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore. Va evidenziato, comunque, che le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. Per potere beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso.
L’esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all’ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.
Inoltre, si ricorda che l’articolo 55 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, in materia di redditi relativi a premi di produttività e di redditività, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, accanto a quelle fiscali, altre agevolazioni di natura contributiva. In particolare, per i datori di lavoro che coinvolgano in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro è prevista l’applicazione di un beneficio sul piano contributivo mediante la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro sulle quote delle erogazioni relative a premi di risultato non superiori a 800 euro. Sempre per le quote delle erogazioni non superiori a 800 euro è altresì prevista la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore.
Contestualmente, a fronte del minore onere contributivo a vantaggio del lavoratore e del datore di lavoro, il legislatore ha previsto, corrispondentemente, sul piano previdenziale la riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.
Premi di risultato sostituiti con welfare aziendale
Su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le specifiche disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, nonché dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 252/2005, comportano che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, siano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Le stesse considerazioni valgono in relazione all’ipotesi di esclusione dal reddito da lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR.
Infine, con riferimento al caso di sostituzione dei premi di risultato con azioni offerte alla generalità dei dipendenti, si osserva che il legislatore ha introdotto una deroga alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR con riferimento non solo al limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma anche alle condizioni che richiedono l’attribuzione delle azioni alla generalità dei dipendenti e la non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio, nonché – anche oltre tale termine – al datore di lavoro o alla società emittente.
Aumenti retributivi e Una Tantum per gli impiegati dipendenti delle aziende agricole della Regione Liguria
Il 4 maggio 2023 presso la sede di Confagricoltura Liguria in Genova, Confagricoltura Liguria, Cia – Agricoltori Italiani Liguria, Coldiretti Liguria e Confederdia Liguria, Fai-Cisl Liguria, Flai-Cgil Genova, Uila-Uil Liguria hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto regionale di lavoro per gli impiegati dipendenti delle aziende agricole della Regione Liguria, con valenza 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 per la parte normativa, e dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2025 per la parte retributiva.
Dal punto di vista economico la retribuzione contrattuale tabellare è stata aumentata del 4,8% a decorrere dal 1° maggio 2023, e per il periodo di vacanza contrattuale è stata riconosciuta un’indennità “Una Tantum” ripartita sui singoli livelli contrattuali, come da tabella sotto riportata, erogata in 2 tranches:
– la prima parte (60%) nella mensilità di luglio 2023;
– la seconda parte (40%) nella mensilità di settembre 2023.
Categoria | Importo |
Quadro | € 850,00 |
1 | € 750,00 |
2 | € 650,00 |
3 | € 600,00 |
4 | € 550,00 |
5 | € 530,00 |
6 | € 500,00 |
Le Parti Sociali, dopo ampia discussione, hanno altresì stabilito che qualora in un’azienda un impiegato ricopra il ruolo di RSPP, la stessa si impegna, a tutela sua e del dipendente, a stipulare apposita polizza assicurativa per il ruolo esercitato.
Risvolti importanti per i lavoratori e le lavoratrici di comparto
Finalmente il 30 maggio 2023 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo sul nuovo CCNL Vigilanza Privata, applicato ai dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza. Dopo i lunghi dibattiti avuti e diverse iniziative di mobilitazione sindacale e scioperi, i Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni degli imprenditori del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Servizi e Confcooperative-Lavoro e Servizi hanno sottoscritto l’ipotesi che sarà poi sottoposta alla consultazione dei lavoratori e degli organismi associativi.
Tale intesa, con decorrenza dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2026, illustra per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, importanti novità migliorative come di seguito riportate.
Parte economica:
Definito un aumento a regime di euro 140,00 per il livello 4° GPG e per il livello D dei Servizi Fiduciari. L’incremento salariale verrà corrisposto in 5 tranche: 50,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023; euro 25,00 con la mensilità di giugno 2024; 25,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2025; euro 20,00 con la retribuzione di dicembre 2025; 20,00 con quella di aprile 2026.
Circa la vacanza contrattuale, alle Guardie Particolari Giurate verrà erogato un importo a titolo di una tantum pari ad euro 400,00.
Sistema di classificazione:
Dal 1° giugno 2023 la progressione dei livelli della GPG passerà da 24 mesi di permanenza del 6° e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 complessivi rispetto al raggiungimento del livello 4°. Si è intervenuti anche sui livelli di ingresso difatti, sempre dal 1° giugno 2023 viene eliminato il livello F dei servizi di sicurezza, mentre il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso per la durata di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione complessiva di 6 mesi per il raggiungimento del suddetto livello.
Parte normativa:
L’ipotesi è altresì intervenuta su: sfera di applicazione, attività sindacale; tutele della genitorialità, bilateralità; sul periodo di prova; sulla tematica di salute e sicurezza; permessi e congedi; previdenza integrativa ed assistenza sanitaria integrativa; nonché, cambio appalto. Invece, il testo concernente la contrattazione di secondo livello, sarà oggetto di un’attenta analisi al momento della stesura finale del CCNL.
Le Parti hanno concordato pure la condivisione di un percorso di negoziazione mediante la creazione di tavoli tecnici considerando le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche, e previsto ulteriori incontri per monitorare la situazione, portando, se necessario, le opportune correzioni al fine di garantire condizioni idonee ad incidere su incrementi retributivi.
Da ultimo, le stesse sono intervenute dichiarando che l’Ipotesi in questione è un segnale positivo per le relazioni sindacali, soprattutto perché va ad assicurare incrementi salariali importanti e miglioramenti normativi in favore dei lavoratori del settore.
Via Roma, 107
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Telefono: 081/8272169
Fax: 081/8273904
Email: info@duraccioconsulentidellavoro.it
Lo Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio opera in provincia di Napoli, nel comune di San Giuseppe Vesuviano, dove da sempre vive la famiglia Duraccio.
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