Aggiornato il modello Iva 74-bis, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023

Il modello concerne le dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori (Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, da utilizzare a partire dall’anno d’imposta 2023 (art. 8, D.P.R. n. 322/1998).

 

L’aggiornamento del modello si è reso necessario per renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022. Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

 

La dichiarazione prevista dall’art. 8, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dagli interessati entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore e rilasciata al contribuente.

 

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.  

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.  

Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione Modello IVA 74 bis si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2023 per la campagna dichiarativa 2023

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il Modello 730/2023 unitamente alle istruzioni per la compilazione, da utilizzare per le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022 (Agenzia delle Entrate, provvedimento 6 febbraio 2023, n. 34545).

Il provvedimento in oggetto è emanato in base all’art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998, che concerne le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto e prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

 

Con il provvedimento in argomento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2023 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta e il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Il provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale (art. 37, co. 2-bis, lett. c-bis), D.L.gs. n. 241/1997).

L’Agenzia disciplina inoltre la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne autorizza la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Relativamente agli importi, l’Agenzia dispone che gli stessi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Le dichiarazioni Modello 730 devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate da parte di CAF e professionisti, ovvero i sostituti d’imposta. In ogni caso, i soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni Modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini (art. 43, D.P.R. n. 600/1973).

Il contribuente può servirsi anche della dichiarazione precompilata, che può essere inviata all’Agenzia delle Entrate con o senza modifiche, direttamente o delegando un CAF o professionista, entro il 30 settembre. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Il modello 730/2023 contiene diverse novità: modificati, per esempio, gli scaglioni di reddito e delle aliquote (sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%).

Sono state rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e di pensione. Per i redditi da lavoro dipendente  è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

Per le pensioni, è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Per i redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Riguardo alla disciplina del trattamento integrativo, quest’ultimo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Debuttano nel Modello 730/2023 anche le detrazioni per carichi di famiglia, a seguito dell’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico per i figli a carico.

Tra le altre agevolazioni, nel Modello 730 è prevista la detrazione per canoni di locazione ai giovani fino a 31 anni non compiuti e quella sulle spese sostenute nel 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti.

Fanno il loro ingresso anche il credito d’imposta sulle spese sostenute per l’attività fisica adattata e quello relativo alle spese di installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali.

Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.

Per tutti i dettagli e le novità si rimanda al testo completo del provvedimento e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 6 febbraio 2023.

Modifiche alla disciplina in materia di origine delle merci: nuovi adempimenti dichiarativi

L’Agenzia delle dogane illustra le novità introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove di origine (Agenzia delle dogane, circolare 1 febbraio 2023, n. 2).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L309) del 30 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 dicembre 2022.

 

L’articolo 1 del nuovo Regolamento ha stabilito che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, tale circostanza deve essere riportata nella dichiarazione doganale mediante l’indicazione del numero di riferimento della decisione stessa. Viene quindi estesa anche al titolare di un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale afferente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato, obbligo che, precedentemente, era invece previsto con esclusivo riferimento alle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV).

 

Da un lato, la nuova previsione consentirà all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, dall’altro introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.
Al fine della corretta indicazione della decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine nella dichiarazione doganale, la circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione per le dichiarazioni sia di importazione che di esportazione.

 

Per contribuire alla ripresa economica delle imprese unionali attraverso la promozione degli scambi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi PEM (regione paneuromediterranea), il Legislatore eurounionale è intervenuto sulle disposizioni in materia contenute nel Regolamento prevedendo semplificazioni con riguardo alle prove di origine.
Dal 1 settembre 2021 è stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti. L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella Convenzione PEM, le modifiche introdotte consentono agli esportatori dell’UE di chiedere, a determinate condizioni, il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della Convenzione PEM.
A tal fine, sono stati integrati gli articoli 61 e 62 del Regolamento che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore. 

 

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334, al riguardo, specifica che al momento della compilazione della dichiarazione di origine, il fornitore è tenuto a specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o le norme transitorie. Nell’ipotesi in cui non sia stato precisato il quadro giuridico, ai fini della determinazione dell’origine delle merci, si intendono applicate le regole della Convenzione PEM in quanto più restrittive rispetto a quelle transitorie.
Circa la dichiarazione a lungo termine del fornitore viene stabilito che, nell’ipotesi in cui il carattere originario delle merci oggetto di tutte le spedizioni sia lo stesso, viene utilizzata a copertura di invii successivi di merci ad un esportatore o ad un operatore; la medesima può essere redatta anche con effetto retroattivo per merci consegnate prima della sua compilazione.

In ogni caso, ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti della pesca trasformati e del sistema armonizzato, e nel caso in cui non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.