Adeguamento dei registratori di cassa telematici alla lotteria degli scontrini istantanea 2023

La lotteria degli scontrini diventa istantanea nel 2023 e per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato specifiche tecniche e ha precisato che ci sarà tempo fino al 2 ottobre 2023 per mettersi in regola (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 18 gennaio 2023, n. 15943).

L’Agenzia delle Entrate adegua il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli già approvati alle nuove disposizioni sulla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea, ai fini di un più rapido adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Con il presente provvedimento l’Agenzia approva anche le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

 

L’Agenzia precisa che gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi dovranno realizzarsi entro il 2 ottobre 2023, al fine di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale, valido per la partecipazione alla lotteria istantanea. Il “codice bidimensionale”, le cui caratteristiche sono stabilite nelle specifiche tecniche, sarà emesso nello scontrino che viene rilasciato a seguito dell’acquisto e potrà essere utilizzato per la verifica in breve tempo dei biglietti vincenti.

 

Il provvedimento n. 15943/2023 modifica, in sintesi, i provvedimenti nn. 182017/2016 che stabilisce le caratteristiche obbligatorie dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Fisco, e n. 739122/2019 che regolamenta l’adattamento tecnico dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini. I nuovi dettagli sono necessari per garantire entro il 2 ottobre 2023 la conformità dei registratori telematici e dei server RT.

Sono pertanto approvate anche le nuove specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023, mentre per i modelli già approvati devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante, successivamente al 30 giugno 2023. 

In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti quater

Il Decreto Aiuti quater è legge: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, la legge di conversione con modifiche (Legge 13 gennaio 2023, n. 6).

Il D.L. n. 176/2022 (cd. Decreto Aiuti quater), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è stato convertito in legge con alcune modifiche.

 

Nel settore energetico, viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus energetici riconosciuti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di dicembre 2022. Analogamente, fissato al 30 settembre 2023 anche il termine per l’utilizzo dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

L’articolo 2 bis, di nuova introduzione, fa slittare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel quarto trimestre del 2022 (ottobre, novembre e dicembre) per l’acquisto di carburanti alle imprese esercenti attività agricola e della pesca.

 

L’articolo 2, come modificato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici.

 

Introdotto anche l’articolo 3 bis, con misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e incremento dei relativi fondi in precedenza istituiti. Autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2022 per contenere le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi del settore del gas naturale.

 

Al fine di promuovere il passaggio di aziende a combustibili alternativi, l’articolo 4 bis stabilisce che, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

 

Nell’ambito del settore cinematografico, il nuovo articolo 11 bis disciplina la responsabilità dei cessionari, modificando l’articolo 21, comma 4, della Legge n. 220/2016. Pertanto, in tema di cessione di crediti d’imposta, si stabilisce che i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto. Il recupero dell’importo corrispondente al credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997, anche la responsabilità in solido del cessionario.

 

Previste anche misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane e di rafforzamento del sistema delle start-up innovative (art. 14 bis).

Fringe benefit, stock option e adempimenti fiscali dell’INPS: invio dei dati entro il 21 febbraio 2023

I datori di lavoro che hanno erogato fringe benefit o stock option al personale cessato nel corso del 2022 devono trasmettere i relativi dati all’INPS quale sostituto d’imposta per gli adempimenti fiscali (INPS, messaggio 16 gennaio 2023, n. 263).

L’INPS fornisce indicazioni in merito alle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022.

 

Infatti, agendo in qualità di sostituto d’imposta, l’Istituto è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti, e deve effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.

 

Si ricorda che, in materia di reddito di lavoro dipendente, discende direttamente dal TUIR (art. 51, co. 1) il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.

 

L’ampia definizione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. 

 

In base al cosiddetto principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

 

Pertanto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare, entro e non oltre il 21 febbraio 2023, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. 

 

L’INPS avverte che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma, tuttavia, saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

La trasmissione dei dati dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica utilizzando l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

 

Selezionando un apposito collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), si apre un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.