Congedo straordinario e permessi in favore di più richiedenti: i chiarimenti

Fornite le indicazioni per la gestione alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (articolo 33 della Legge n. 104/1992).

In effetti, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario e ha anche modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Riconoscimento dei benefici

In realtà, il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma la disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

A seguito di questi chiarimenti, tra l’altro, le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Ebinter Ragusa: stanziato il contributo per i lavoratori iscritti all’Ente

Il contributo messo a disposizione è di 50.000 euro 

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha disposto l’erogazione di sussidi di sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente. Trattasi di un contributo di 50.000 euro e la disposizione scaturisce da una decisione presa nel corso della riunione del consiglio direttivo. Nella fattispecie, i sussidi possono essere utilizzati per svariate cose, tra cui l’acquisto di lenti da vista per i figli dei dipendenti per un importo massimo di 150,00 euro; un contributo di 200,00 euro per spese odontoiatriche; un importo pari a 500,00 euro per nascita bebè; un contributo annuo di 200,00 euro da investire in attività sportive per i lavoratori e per i figli minorenni; 300,00 euro di buono libri, strumenti musicali e digitali; 500,00 euro per gli studenti universitari da spendere per la propria crescita culturale; massimo 500,00 da investire in corsi di formazione.
Inoltre, per le aziende che nel corso dell’anno 2023 hanno sostenuto spese per corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e legge sulla privacy è previsto un contributo per le spese sostenute pari a 1.000 euro, fino ad esaurimento delle risorse. La richiesta per accedere ai sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 20 dicembre 2023, mediante gli appositi moduli.

Fondo per il settore del trasporto aereo: indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi

L’INPS affronta il tema della corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, in alcune ipotesi per le mensilità decorrenti da aprile 2022 (INPS, messaggio 21 novembre 2023, n. 4139).

Dopo la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, l’INPS torna sul tema del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’Istituto lo fa fornendo indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

In particolare, l’INPS fa riferimento ai casi in cui, a causa di eventi come, ad esempio, trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa non risultino retribuzioni utili per i fini sopra descritti.

In questi casi, applicando il criterio del cosiddetto periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato come indicato nel messaggio INPS n. 1336 del 30 marzo 2021: di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai 12 mesi precedenti a gennaio 2020.

Pertanto, al ricorrere della fattispecie sopra rappresentata, i datori di lavoro interessati sono tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal messaggio n. 1336/2021. Inoltre, i datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.

Peraltro, l’INPS precisa che qualora le retribuzioni esposte nel flusso Uniemens siano state oggetto di rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di riferimento individuata dal medesimo provvedimento.

La circolare n. 87/2023 ha fornito indicazioni anche in merito al calcolo della retribuzione, in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese, precisando che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. In merito a quest’ultima indicazione, l’INPS chiarisce che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale. 

Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.

Inoltre, l’Istituto richiama l’attenzione sulle modalità di calcolo della retribuzione mensile, con particolare riguardo al meccanismo della neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione, rispetto al quale precisa che, in presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

Infine, l’INPS precisa che la previsione (paragrafo 3 della circolare n. 87/2023), secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.