NASpI: comunicazione del reddito presunto per il 2024

Entro il 31 gennaio 2024 i percettori della prestazione di disoccupazione NASpI devono comunicare il reddito presunto relativamente all’anno 2024 (INPS, messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361).

In riferimento alla prestazione NASpI già in corso di fruizione, per la quale durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, l’INPS ricorda che deve essere comunicato anche il reddito presunto per l’anno 2024, pure se lo stesso sia pari a zero.

 

Il termine per effettuare tale adempimento è fissato entro la data del 31 gennaio 2024, a pena di sospensione dell’erogazione della prestazione al 31 dicembre 2023.

 

Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

 

Infine, l’Istituto rimanda alle istruzioni già fornite nella circolare n. 94/2015 per quanto riguarda le ipotesi di instaurazione di una nuova attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione NASpI.

 

Indennità per i lavoratori dello spettacolo: le indicazioni dell’INPS

Arrivano le prime istruzioni dell’Istituto per l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 175/2023, l’INPS ha reso note le sue prime indicazioni prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo: misura che è stata introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in via transitoria il citato decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. In questo caso, l’indennità viene riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2023.

L’Istituto fa anche sapere che con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023, sia all’anno 2024, verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

La domanda

Per ora l’INPS chiarisce che la  domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. 

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o anche attraverso gli istituti di patronato.

Destinatari e requisiti

I destinatari della misura sono: 

lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto D.Lgs. n. 182/1997.

Tra i requisiti richiesti per l’accesso c’è il possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; oltre che aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno.

Inoltre, è richiesto di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

CCNL Dirigenti Casse Rurali: siglato l’accordo di rinnovo

Il rinnovo prevede aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo 

Le Sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca-Uil, insieme a Federcasse, hanno siglato, il 30 novembre 2023, l’accordo di rinnovo del contratto dei dirigenti del credito cooperativo, casse rurali ed artigiane. Il contratto scade il 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la parte economica, dal 1° gennaio 2024, è previsto un Elemento distinto della retribuzione fino a concorrenza di 80.000 euro annui lordi per coloro i quali percepiscono una retribuzione fissa complessiva annua lorda inferiore a 80.000 euro, suddiviso per 13 mensilità. Sempre a partire dalla medesima data, è previsto, inoltre, un Trattamento economico minimo annuo pari a 73.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, lo stipendio mensile del dirigente è pari a 5.615,39 euro. In più, sempre dal punto di vista retributivo, si segnalano: mantenimento degli scatti di anzianità (pari a 99,54 euro); trattamento a piè di lista per le missioni, previsione di un premio annuale in base ai risultati che consegue l’azienda e un importo ex ristrutturazione tabellare di 14,93 euro. 
Per la parte normativa, oltre alla formazione identitaria e specialistica (previsto dal 1° gennaio 2024 un pacchetto di 20 ore nel biennio) e alla mobilità sostenibile, è previsto un rafforzamento ed un adeguamento per quel che riguarda la malattia, il comporto, l’aspettativa, la conciliazione tempi di vita-lavoro, i permessi, la flessibilità e la provvidenza per persone con disabilità. In più, la copertura per Long Term Care, check-up, adeguamento contribuzione alla cassa mutua e coperture assicurative. Per l’anno 2024, è possibile destinare 1 giornata di permessi ex festività alla Banca del tempo solidale. Inoltre, è prevista la liquidazione delle festività soppresse non utilizzate.