Coincidenza del preposto con il datore di lavoro: possibile?

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riepilogando la normativa vigente sulla figura e i compiti del preposto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 1 dicembre 2023, n. 5). 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 23 novembre scorso, ha avuto modo di esprimersi riguardo alla figura del preposto nel dare risposta a una serie di quesiti formulati in proposito.

 

In particolare, viene chiesto se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile, anche nelle piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto, se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro e se debba essere comunque individuato un preposto qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

 

Si ricorda che il “preposto” è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (articolo 2, comma1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, individua, tra gli obblighi del preposto, quello di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

 

L’obbligo di individuare il preposto spetta al datore di lavoro e ai dirigenti, sanzionabili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione di tale obbligo (art. 55, co. 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008).

 

Dalla normativa vigente emerge dunque la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, dovendosi desumere che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

 

Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

 

Infine, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Sanifonds Trentino: possibilità di adesione al Fondo fino al 15 dicembre 2023

Per aderire a Sanifonds Trentino è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro

Sanifonds Trentino, Fondo Sanitario integrativo Metalmeccanici, ha comunicato ai i lavoratori metalmeccanici trentini che fino al 15 dicembre 2023 sarà possibile scegliere se aderire al Fondo integrativo o rimanere invece iscritti al Fondo nazionale. L’adesione è volontaria e, in caso di adesione, il lavoratore sarà coperto per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2024.
In merito alle modalità di adesione, è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo al datore di lavoro. 
La finalità istitutiva di Sanifonds è garantire ai propri iscritti prestazioni sanitarie integrative del sistema sanitario pubblico. L’iscrizione del lavoratore al Fondo viene effettuata dal datore di lavoro in applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, o previsti da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.
Sanifonds precisa inoltre che i dipendenti che hanno già aderito a Sanifonds non devono compilare nuovamente il modulo. L’iscrizione continuerà ad essere gestita dalla propria azienda. 

Frontalieri, accordo Italia-Svizzera sul telelavoro

Firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo tra i due Paesi risalente al 23 dicembre 2020 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 novembre 2023).

L’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del telelavoro. L’intesa prevede dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza con l’Accordo sui frontalieri, la possibilità di lavorare in modalità smart working fino a un massimo del 25% dell’orario di lavoro

In sostanza, il Protocollo si limita esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre scorso. Il testo dell’Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio.

Nello stesso tempo, le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, in senso retroattivo, la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell’orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale.