CCNL Dirigenti Casse Rurali: siglato l’accordo di rinnovo

Il rinnovo prevede aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo 

Le Sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca-Uil, insieme a Federcasse, hanno siglato, il 30 novembre 2023, l’accordo di rinnovo del contratto dei dirigenti del credito cooperativo, casse rurali ed artigiane. Il contratto scade il 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la parte economica, dal 1° gennaio 2024, è previsto un Elemento distinto della retribuzione fino a concorrenza di 80.000 euro annui lordi per coloro i quali percepiscono una retribuzione fissa complessiva annua lorda inferiore a 80.000 euro, suddiviso per 13 mensilità. Sempre a partire dalla medesima data, è previsto, inoltre, un Trattamento economico minimo annuo pari a 73.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, lo stipendio mensile del dirigente è pari a 5.615,39 euro. In più, sempre dal punto di vista retributivo, si segnalano: mantenimento degli scatti di anzianità (pari a 99,54 euro); trattamento a piè di lista per le missioni, previsione di un premio annuale in base ai risultati che consegue l’azienda e un importo ex ristrutturazione tabellare di 14,93 euro. 
Per la parte normativa, oltre alla formazione identitaria e specialistica (previsto dal 1° gennaio 2024 un pacchetto di 20 ore nel biennio) e alla mobilità sostenibile, è previsto un rafforzamento ed un adeguamento per quel che riguarda la malattia, il comporto, l’aspettativa, la conciliazione tempi di vita-lavoro, i permessi, la flessibilità e la provvidenza per persone con disabilità. In più, la copertura per Long Term Care, check-up, adeguamento contribuzione alla cassa mutua e coperture assicurative. Per l’anno 2024, è possibile destinare 1 giornata di permessi ex festività alla Banca del tempo solidale. Inoltre, è prevista la liquidazione delle festività soppresse non utilizzate. 

CCNL Lavanderie-Industria: a dicembre previsti nuovi minimi

A partire dal mese di dicembre previsti aumenti per i lavoratori del settore sanitario

L’ipotesi sottoscritta il 28 marzo 2023 da Assosistema Confindustria e dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha previsto per i dipendenti delle lavanderie industriali che offrono un servizio essenziale alle attività del sistema sanitario pubblico e privato o socio-assistenziale nuovi minimi a decorrere dal 1°dicembre 2023.
L’aumento previsto è di importo pari a 20,00 euro per il livello B1, da riparametrare per gli altri livelli.
Si specifica che le aziende di riferimento devono avere un’incidenza del fatturato derivante per il 60% dal settore sanitario relativamente all’anno 2022.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
C3 – Area Tecnica Consolidato 2.649,84
D2 – Area Direttiva Centrato 2.649,84
C2 – Area Tecnica Centrato 2.281,94
C1 – Area Tecnica Base 2.039,24
B3 – Area Qualificata Consolidato 1.970,15
B2 – Area Qualificata Centrato 1.813,25
B1 – Area Qualificata Base 1.732,54
A3 – Area Operativa Consolidato 1.701,90
A2 – Area Operativa Centrato 1.618,10
A1 – Area Operativa Base 1.432,50

Al via l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori del settore (D.Lgs. 30 novembre, n. 175/2023).

È entrato in vigore il 3 dicembre 2023, il provvedimento in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (D.Lgs. n. 175/2023). La misura che ha il fine di sostenere economicamente i  lavoratori del comparto, tenuto conto della specificità delle loro prestazioni di lavoro verrà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2024.

Potranno richiedere l’indennità in questione anche i lavoratori autonomi, compresi  quelli con rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo  2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.  182/1997 e di cui alla lettera b), individuati con decreto  del Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali del 25 luglio 2023, oltre che ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del  settore  dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che ne possiedano i requisiti.

I requisiti

L’articolo 2 del decreto in commento prevede che l’indennità di discontinuità venga riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Tra i requisiti richiesti vi è un reddito ai  fini IRPEF, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda e aver maturato, nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai  fini  del  calcolo delle  giornate  non  si   computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di  indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e
di indennità della NASpI nel medesimo anno.

Inoltre, è necessario avere nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, un reddito da lavoro  derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative relative al settore dello spettacolo.

La misura

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo  nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le  giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo,  nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con  aliquota  pari  all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del  lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

La domanda va rivolta all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza. L’Istituto procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione.

Incumulabilità

L’indennità in argomento non è cumulabile con riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con la disoccupazione involontaria, anche in agricoltura e con l’ALAS. Inoltre, la misura non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di CIG e CIGS  anche  in  deroga,  le  prestazioni  di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà e nemmeno con l’assegno ordinario di invalidità.

Il pregresso

Per i periodi di competenza relativi al 2022, i lavoratori sono ammessi a presentare domanda, entro il 15 dicembre 2023, con  riferimento  ai  requisiti maturati nell’anno precedente. In via eccezionale, in questi casi, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno  civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le  giornate  coperte  da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro  titolo ed
è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato.