8, 5 e 2 per 1000: modalità e termini di trasmissione per i sostituti d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 maggio 2023, n. 155303).

Il provvedimento n. 155303/2023 dell’Agenzia delle entrate, emanato in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 51/2023, prevede che per la trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF, i sostituti d’imposta adottino, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all’anno d’imposta 2022, le stesse modalità previste per il periodo d’imposta precedente, ricevendo le buste con le schede dai propri assistiti e consegnandole ad un intermediario o a Poste Italiane S.p.A. per il tempestivo invio all’Agenzia delle entrate entro le scadenze previste.

La consegna da parte dei sostituti d’imposta di tali schede deve avvenire in busta debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate dal provvedimento del 6 febbraio 2023.

Nel caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna, allegata al provvedimento del 6 febbraio 2023, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF.

Gli intermediari dovranno poi rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, invece, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per 1000 dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Successivamente gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti: entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.

Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente la scheda, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, vige l’obbligo di riservatezza riguardo alle scelte preferenziali espresse nelle schede. Inoltre, in considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

 

 

Trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione

Il Ministero della giustizia, con circolare 2 maggio 2023, ha fornito chiarimenti attinenti al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022.

A seguito di diversi quesiti pervenuti alla direzione generale riguardo al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, il Ministero della giustizia è intervenuto a fare luce in assenza di specifiche indicazioni di diritto positivo.

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante, ai sensi del’ art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 149/2022. Tale norma prevede che il notaio possa esperire un’istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione; inoltre, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

L’autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e dunque l’efficacia dell’autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo.

L’interessato può quindi alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice, trattandosi di una competenza concorrente con due canali autorizzatori autonomi e alternativi.

Poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso che tale attività possa qualificarsi come giurisdizionale. Mancano, infatti, particolari prescrizioni, in merito alla forma della richiesta da presentare al notaio, al contenuto-forma dell’autorizzazione notarile e ai criteri distributivi della competenza territoriale.

Ciò premesso, affinché sorga l’obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è necessario che sia instaurato un processo dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza, in merito al regime fiscale applicabile in caso di autorizzazione resa dal notaio, non si configura un provvedimento di natura giurisdizionale e perciò l’ufficio giudiziario non sarà tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato e per le medesime ragioni, risulterà inesigibile anche l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del Testo unico.

Il Ministero chiarisce infine che, in caso di autorizzazione resa dal notaio, il rimedio impugnatorio previsto è il reclamo camerale di cui all’art. 739 c.p.c., soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’articolo 13, comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

 

Aggiornamento FAQ Rottamazione-quater: chiarimenti dall’Agenzia riscossione

L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ aggiornate relative alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal D.L. n. 51/2023.

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione delle nuove FAQ relative alla Rottamazione quater vengono forniti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione, alle nuove scadenze, alle modalità di adesione e di pagamento e alle conseguenze in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

 

Riguardo all’ambito di applicazione, è la Legge n. 197/2022 a stabilire che i benefici previsti dalla definizione agevolata siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

• contenuti in cartelle non ancora notificate;
• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

 

Risultano esclusi dal suddetto beneficio:
– i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
– i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

– i carichi relativi a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– i carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell’UE e l’IVA riscossa all’importazione;
– le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
– i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. 

Sulle modalità di adesione viene chiarito che è compito del debitore manifestare la propria volontà di procedere alla definizione agevolata, presentando apposita dichiarazione di adesione telematica, entro il 30 giugno 2023, come da termine modificato dall’ articolo 4 del D.L. n. 51/2023.

E’ possibile presentare la domanda:
– in area riservata, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare dell’agevolazione;
– in area pubblica compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Dopodiché, entro il 30 settembre 2023, nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, perverrà dall’Agenzia una comunicazione di accoglimento/diniego e sarà possibile procedere ai pagamenti secondo le date di scadenza riportate sulla comunicazione delle somme dovute.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, le FAQ chiariscono che la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.