Imposta sostitutiva sulle mance: requisiti e modalità per l’applicazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (Agenzia delle entrate, circolare 29 agosto 2023, n. 26/E).

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte, sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori, del settore privato, delle strutture
ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che:

  • risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000;

  • non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Ai fini del calcolo di tale limite reddituale previsto, l’Agenzia delle entrate ritiene che debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). In particolare, entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.

 

Da un punto di vista soggettivo, per la fruizione del regime sostitutivo, devono essere rispettati principalmente tre requisiti:

 

– la titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

– la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

– l’assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

 

Le mance, dunque, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro dipendente non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

 

Spetta al sostituto d’imposta applicare tale imposta sostitutiva, previa verifica del rispetto del limite di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore.

Per quanto concerne il lavoratore, invece, questi è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

 

Infine, la circolare analizza il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinari effettuato nei giorni festivi, specificando che:

  • ne sono beneficiari i titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000;

  • ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale;

  • il lavoratore interessato deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;

  • la base di calcolo è la retribuzione lorda riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023.

 

Disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus

Relativamente al Social Bonus in favore degli Enti del terzo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l’attivazione della piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 28 agosto 2023).

Per gli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali, l’articolo 81 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede un credito d’imposta:

  • pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;

  • del 50% se effettuate da enti o società.

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5×1000 dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In entrambi i casi il suddetto credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

 

Per inoltrare la richiesta di accesso al beneficio, dunque, gli istanti devono compilare il format disponibile all’interno del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e allegare la modulistica adottata con Decreto del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del 7 luglio 2023, n. 118.

 

Ai sensi del comma 2, art. 8 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, con cui sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 81, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili, le scadenze per ciascun anno per la presentazione delle istanze sono:

 

15 gennaio;

15 maggio;

15 settembre.

 

Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare con la misura del Social Bonus.

 

 

Detrazione IVA per interventi su un locale di proprietà comunale usato in parte a fini commerciali

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazioni IVA integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all’effettuazione dell’attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale (Agenzia delle entrate, risposta 25 agosto 2023, n. 419).

L’articolo 19 del Decreto IVA, ai commi 1, 2 e 4, prevede che per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa.

 

In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

In riferimento alla determinazione della quota detraibile, l’Agenzia delle entrate ha avuto già modo di precisare, con la circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E, che per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA non compete alcuna detrazione d’imposta e, relativamente agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall’ambito IVA, che spetta una detrazione parziale, rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l’articolo 19ter ammette in detrazione soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali.

 

La detrazione, dunque, è ammessa:

  • a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis del D.P.R. n. 600/1973;

  • relativamente ai beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale e dell’attività principale, nella parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

Diversamente, la detrazione non è ammessa:

  • in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto;

  • quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

L’articolo 19bis2, commi 1 e 2, dello stesso Decreto IVA, inoltre, prevede che la detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

 

Nel caso di specie, il Comune utilizza un locale di sua proprietà, coincidente con l’area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un’attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.

L’Agenzia chiarisce che il locale, seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell’atto di concessione.

Infatti, solo con riferimento all’affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell’area del locale strumentale all’esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l’intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l’attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento è esercitabile il relativo diritto alla detrazione dell’IVA assolta per interventi di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione.

 

Pertanto, la parziale destinazione d’uso dell’immobile consente al Comune di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d’imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis del Decreto IVA.