NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

 

CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: il resoconto dell’ultimo incontro

Il confronto ha riguardato le RSU, la riforma dei livelli di inquadramento, l’estensione della percentuale di assunzioni a tempo determinato e il riconoscimento dell’indennità di disponibilità

Lo scorso 15 febbraio Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale Fruitimprese-Confcommercio per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori di aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Gli argomenti trattati sono stati:
– le rappresentanze sindacali unitarie e nello specifico una valutazione sulla revisione dell’Allegato 8, al fine di apportare le modifiche necessarie ai sensi della nuova normativa;
– le assemblee sindacali, in ordine alle quali le Organizzazioni Sindacali vogliono incrementare il monte ore a disposizione per la specifica trattazione delle tematiche prevenzione, salute e sicurezza;
– la previdenza complementare, per innalzare il contributo a carico aziendale in caso di iscrizione da parte del lavoratore;
– la costituzione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di riformare i  livelli di inquadramento;
– l’estensione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato per tutte le causali previste dal CCNL;
– il riconoscimento di un’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta e per il part-time verticale.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo e per il 22 marzo 2024 è fissata una sessione negoziale in plenaria.

APE sociale: le istruzioni dell’INPS

L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell’APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all’istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.