Superbonus 110%: niente più “sconto in fattura”, né cessione del credito d’imposta

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge n. 11/2023 per misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (Consiglio dei ministri, comunicato 16 febbraio 2023, n. 21).

Il governo ha approvato il D.L. n. 11/2023 che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali e, in particolare,  per modificare la disciplina relativa alle spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

In pratica, dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

In particolare, si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;

spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Viene anche introdotto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

In ogni caso, il governo ha assicurato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge in questione saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio 2023.

Tax credit energia e gas 2022: approvato il modello per la comunicazione entro il 16 marzo 2023

I beneficiari dei crediti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (Agenzie delle Entrate, provvedimento 16 febbraio 2023, n. 44905).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle istruzioni, per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 6, del D.L. n. 176/2022, i beneficiari devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia, direttamente o avvalendosi di un intermediario, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

 

Oggetto dell’adempimento sono le seguenti agevolazioni:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1 e 2, D.L. n. 176/2022), relativi al mese di dicembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, D.L. n. 144/2022), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6, D.L. n. 115/2022), relativi al terzo trimestre 2022;

  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Nel modello, devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice che identifica il credito;

  • l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;

  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini, una nuova comunicazione.

 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Stessa regola vale per chi ha comunicato la cessione dei crediti d’imposta maturati, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 253445/2022). 

Le imprese tenute all’invio, invece, perdono il diritto alla fruizione del credito residuo se non rispettano il termine previsto, ovvero entro il 16 marzo. A partire dal 17 marzo 2023, se l’impresa utilizza un bonus energia in compensazione superiore all’importo comunicato, il modello F24 viene scartato.

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici possono essere utilizzati in compensazione indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

Nelle istruzioni sulla comunicazione è a disposizione un riepilogo di codici e percentuali per ogni tipologia di credito d’imposta.

Il prospetto informativo per conoscere quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E’ possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E’ attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.