Automotive: la data di apertura dello sportello slitta al 29 novembre

Slitta in avanti la data di presentazione a Invitalia delle domande per i Contratti di sviluppo nel settore Automotive (Invitalia – comunicato 15 novembre 2022).

Lo sportello aprirà i battenti a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal decreto del 10 ottobre 2022.

Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid.

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata sul sito di Invitalia.

Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello.

Rimborso forfettario dei Navigator soggetto ad Irpef

I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 novembre 2022, n. 67/E)

I navigator hanno stipulato, con la Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto.
Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.
Rispetto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, nel contratto è previsto che, nell’ambito dell’autonomia operativa dell’incaricato, quest’ultimo concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente della Società, senza vincoli di orario di lavoro, e che per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione, il collaboratore potrà utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione.
In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se lo stesso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, co. 5, del Tuir.
Al riguardo il Fisco chiarisce che le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.
Nel caso di specie, in base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta.

Fondo PMI: cresce la copertura della controgaranzia in Toscana e Emilia-Romagna

Aumenta in Toscana e Emilia-Romagna la copertura della riassicurazione e della connessa controgaranzia del Fondo di garanzia per le Pmi (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 14 novembre 2022, Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolari 14 novembre 2022, nn. 10 e 11).

Dal 14 novembre 2022 le due Regioni hanno riattivato le rispettive Sezioni speciali incrementando dall’80 al 90% l’intervento del Fondo nei confronti dei confidi e di altri soggetti che garantiscono in prima istanza le operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
I finanziamenti garantiti attraverso le Sezioni possono riguardare sia investimenti sia esigenze relative al capitale circolante dell’impresa beneficiaria con l’esclusione del consolidamento di passività finanziarie a breve termine e delle ristrutturazioni di debiti pregressi.
Per beneficiare dell’incremento della copertura delle due Sezioni speciali le imprese devono avere la sede principale o un’unità locale situata nei rispettivi territori regionali.