Ultime News

CCNL Bancari: firmato l’accordo sulle libertà sindacali

L’accordo prevede l’aumento delle ore di permesso per gli iscritti alle organizzazione sindacali

Lo scorso 21 marzo è stato sottoscritto da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin l’accordo in materia di libertà sindacali, che sostituisce l’accordo del 25 febbraio 2019.
Innanzitutto, viene confermata la centralità delle relazioni sindacali ed un’efficace rappresentanza dei lavoratori e lavoratrice anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e prevede, innanzitutto, un aumento del monte ore dei permessi a 7 ore e 30 minuti per ciascun iscritto delle organizzazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori/lavoratrici.
E’, inoltre, prevista l’istituzione della nuova figura del Rappresentante Sindacale Territoriale nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, con durata massima di 4 anni. Ai tali rappresentanti sono concessi 8 ore mensili.

Autotrasporto: no al controllo a distanza

Irrogata una sanzione di 50.000 euro a un’azienda per installazione di GPS sui veicoli (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

Una sanzione di 50.000 euro è stata irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali a un’azienda di autotrasporto che ha installato impianti GPS sui propri veicoli, controllando in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa.

Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. 

Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema GPS tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l’informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. 

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento della sanzione, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema GPS alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

Nuove regole per la comunicazione dati delle transazioni elettroniche dal 1 gennaio 2026

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2025, n. 142285, vengono rese note nuove regole operative, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, riguardanti la trasmissione telematica dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico e ai volumi delle transazioni effettuate da esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

L’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, noto come decreto fiscale 2020, convertito in L. n. 157/2019, ha imposto agli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

Il Provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 253155/2022 ha ulteriormente specificato le modalità e i termini per la comunicazione dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico.

In conformità con quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 124/2019, dunque, il provvedimento n. 142285/2025 definisce in modo dettagliato i termini e il contenuto delle comunicazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate. 

 

Nello specifico, i soggetti sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

– il proprio codice fiscale;

– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;

– il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;

– l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;

– l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;

– la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);

– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;

– la data contabile delle transazioni elettroniche;

– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;

– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

I soggetti obbligati devono trasmettere tali informazioni direttamente all’Agenzia delle entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

 

Le nuove indicazioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.