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CIRL Lapidei Artigianato Piemonte: siglato il rinnovo

Con il rinnovo previsti aumenti salariali e premio di produttività

Lo scorso 31 luglio 2025, le Associazioni datoriali Cna, Casartigiani e le Organizzazioni sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil della Regione Piemonte hanno firmato il nuovo contratto collettivo regionale per i lavoratori e le aziende del settore del legno, dell’arredo e dei materiali lapidei. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2028.

 

Le novità previste dall’accordo riguardano l’ aumento salariale nella misura dell’1,5% sui minimi retributivi su tutte le mensilità (Elemento Economico Regionale) che verrà erogato con la retribuzione del mese di settembre. Viene precisato, inoltre, che gli arretrati maturati da gennaio ad agosto 2025 vengono erogati in due tranches, ciascuna pari al 50% dell’importo complessivo, con le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre.

Stabilito anche l’inserimento di un premio di produttività fino al 3% dei minimi nazionali in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 230,00 euro in due tranches:
– 140,00 euro con la retribuzione di settembre 2025;
– 90,00 euro con la retribuzione di marzo 2026.

Minimi retributivi Legno/Arredamento Artigianato

Livello Minimo al 31 dicembre 2024 Aumento 1,5% Totale
AS 2.108,37 31,63 2.140,00
A 1.965,19 29,48  1.994,67
B 1.796,32 26,94 1.823,26
CS 1.718,25 25,77 1.744,02
C 1.639,40  24,59 1.663,99
D 1.549,71 23,25  1.572,96
E  1.467,59  22,01 1.489,60
F 1.378,91 20,68 1.399,59

Minimi retributivi Lapidei Pmi

Livello Minimo al 31 dicembre 2024 Aumento 1,5% Totale
1  2.225,34 33,38 2.258,72
2 2.086,39 31,30 2.117,69
3 1.816,88 27,25 1.844,13
4 1.703,85 25,56 1.729,41
5 1.639,71 24,60 1.664,31
6 1.564,27 23,46 1.587,73
7 1.454,29  21,81 1.476,10

 

Trattamento IVA certificazioni competenze digitali: negata esenzione per assenza requisito oggettivo

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento ai fini IVA delle certificazioni di competenze digitali, soffermandosi sul mancato riconoscimento dell’esenzione per difetto del requisito oggettivo, secondo l’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2025, n. 201).

L’Istante è un’entità riconosciuta e accreditata ufficialmente come ente promotore dello sviluppo delle competenze digitali, svolgendo attività di certificazione strategiche per la modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e delle imprese.

Nello specifico l’Istante intende sapere se tali certificazioni possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

In risposta, l’Agenzia illustra il quadro normativo sull’esenzione IVA.

Tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE individua l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

In Italia, l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA recepisce tale disposizione, esentando le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, chiarisce che l’esenzione IVA è subordinata al ricorrere di due requisiti cumulativi:

  • requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, inclusa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia ribadisce, in base ai principi della Corte di Giustizia, che il riferimento a “istituti o scuole” ha un valore descrittivo e non tassativo.
Il riconoscimento può essere effettuato da qualsiasi Amministrazione dello Stato competente, non solo quella scolastica e deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l’organismo intende realizzare.

Il finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico può costituire un riconoscimento implicito dell’attività specifica.

Per gli organismi privati, il riconoscimento può avvenire tramite iscrizione ad albi o accreditamento.

L’Agenzia, però, sottolinea che il semplice “accreditamento” di un ente non gli conferisce automaticamente la possibilità di esentare tutte le attività formative.

Il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico o di formazione.

 

Nel caso di specie, per le certificazioni in argomento, il requisito oggettivo non sembra sussistere. La Società stessa, infatti, ha ammesso che a queste certificazioni non risulta collegato alcun corso formativo o attività educativa/formativa.

 

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, dunque, entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) devono sussistere.
L’esenzione IVA è stata disposta per agevolare l’accesso alla formazione qualificata, cioè a una specifica attività educativa/didattica/formativa.
Essendo una deroga ai principi generali dell’IVA, l’esenzione va interpretata restrittivamente.
Una prestazione di diversa natura, a meno che non sia strettamente collegata (accessoria) a quella didattica, non può ricevere lo stesso trattamento IVA.

 

Pertanto l’Agenzia, nel caso che gli è stato sottoposto, non si ritiene soddisfatto il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

Gestione delle informazioni relative ai dipendenti: sanzionata un’azienda del settore automobilistico

Il provvedimento è scattato a causa dei questionari post-malattia (Garante per la protezione dei dati personali, nota 1° agosto 2025, n. 537).

L’Autorità garante della protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 50.000 euro a un’azienda del settore automobilistico per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute.
Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’impresa: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario.
Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’ufficio risorse umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative.
Tuttavia, nel corso dell’istruttoria il Garante ha riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute.
Il Garante ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale.
L’Autorità ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati.
Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento ha riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda.