Ultime News

CCNL Presidenza del Consiglio: nuovo incontro tra Aran e sindacati

Nuova riunione per incrementi e lavoro agile

Il 24 giugno si è svolto un incontro per il rinnovo del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2019-2021.

In merito alla questione lavoro agile, l’Aran non si ritiene favorevole e la bozza  trasmessa introduce una limitazione all’esercizio della flessibilità oraria in ragione delle specifiche esigenze della Presidenza.

In materia di retribuzione, invece,su reperibilità e riposo compensantivo non si è voluta accettare la soluzione migliorativa.

L’Aran, invece, ha porposto una riforma della classificazione del personale, con l’introduzione di due profili di elevata professionalità nella categoria A (F11 e F12).

Secondo i sindacati, infine, la definizione del CCNL 2019-2021 è in ritardi a causa dell’amministrazione e  viene sollecitata la valutazione della nuova bozza in vista del prossimo incontro previsto il 9 luglio.

CCNL Carta – Industria: 5° incontro sul rinnovo del contratto

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di un aumento salariale in linea con scostamenti inflattivi

Il giorno 24 giugno si è svolto il 5° incontro tra le segreterie nazionali Slc, Fistel, Uilcom, Ugl e Assocarta, Assografici per il rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 31 dicembre 2024. Le associazioni datoriali hanno ribadito le loro richieste, già avanzate in precedenza nell’incontro del 20 maggio 2025 e su cui i sindacati avevano già espresso disaccordo su alcuni punti.

Rispetto alle richieste sindacali, sono state ottenute alcune aperture positive relativamente all’aumento della quota a carico azienda per il fondo pensionistico Byblos e per il fondo di sanità complementare Salute Sempre.

Su salute e sicurezza, invece, si è registrata solo disponibilità parziale, in particolare sul rafforzamento della formazione e su maggiori confronti tra RLS e RSPP. E’ stata espressa contrarietà all’aumento delle ore di permesso e del numero di RLS.

Sull’aumento percentuale del lavoro notturno le associazioni datoriali hanno mostrato apertura all’accoglimento della richiesta.

Sono state invece registrate posizioni di chiusura o di rinvio su altri punti della piattaforma quali il tempo di vestizione, l’adeguamento delle tabelle A e C e l’elemento di garanzia retributiva che attualmente ammonta a 250,00 euro.

Per quanto riguarda la parte economica, le segreterie nazionali hanno ribadito la necessità di un aumento salariale adeguato anche agli scostamenti tra inflazione reale e quella considerata nell’ultimo contratto. Le Parti datoriali hanno mostrato apertura a tale richiesta, sottolineando però la necessità di effettuare una valutazione complessiva che tenga conto sia degli aspetti normativi che salariali. 

Riguardo alla riforma della classificazione unica del lavoro tecnico, le segreterie nazionali hanno evidenziato la necessità di una comparazione tra il vecchio e nuovo sistema classificatorio affinché si possa procedere all’individuazione delle criticità relative.

Ultimo punto di convergenza tra le parti è il tema dell’attrattiva di settore volto a favorire l’ingresso delle nuove generazioni. A tal fine sono state ipotizzate alcune azioni correttive, come l’accorciamento degli iter di carriera, un restyling dell’immagine, possibili interventi su orari e conciliazione vita-lavoro. 

In conclusione le Parti Sociali hanno calendarizzato i prossimi incontri per il 9 e 30 settembre 2025.

Implicazioni fiscali di interessi, premi assicurativi e crediti edilizi per i professionisti

L’Agenzia delle entrate affronta il regime fiscale di tre specifiche questioni: gli interessi attivi da conto corrente, il premio di assicurazione professionale riaddebitato, e il differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo l’articolo 54 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 26 giugno 2025, n. 171).

L’Istante, un’associazione professionale tra commercialisti, ha presentato un’istanza di interpello ponendo i seguenti quesiti:

  • Interessi attivi bancari: l’associazione ha un conto corrente bancario utilizzato per incassi e pagamenti. La banca ha accreditato interessi attivi netti di spese bancarie, applicando una ritenuta fiscale del 26% come sostituto d’imposta. L’Istante chiede se tali interessi debbano essere qualificati come reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale.
  • Premio di assicurazione professionale: l’associazione stipula una polizza per la copertura dei rischi professionali come unico contraente per sé stessa e per altri professionisti e società. Il premio è determinato in base ai ricavi dei singoli assicurati. L’associazione paga l’intero premio e successivamente riaddebita la quota di competenza a ciascun assicurato “al puro costo”, agendo con un mandato senza rappresentanza verbale. L’Istante chiede il trattamento fiscale sia del premio complessivamente pagato che del suo riaddebito pro-quota agli assicurati.
  • Differenziale da cessione di bonus edilizi: l’associazione ha acquistato un credito d’imposta (derivante da interventi edilizi) a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale. Questo credito, riconducibile a rate residue di detrazione, è utilizzabile in compensazione per imposte e contributi dello Studio (non dei singoli associati). L’Istante chiede la natura del “provento” derivante da questo differenziale e l’imputazione temporale dello stesso.

L’Agenzia delle entrate chiarisce preliminarmente che le associazioni professionali sono assimilate alle società semplici (art. 5, comma 3, lett. c), TUIR). Esse non possono svolgere attività d’impresa, e il loro reddito imponibile è la somma delle singole categorie di reddito (fondiari, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, diversi) di cui all’articolo 6 del TUIR, imputato per trasparenza a ciascun associato.

Per il reddito di lavoro autonomo, si applica l’articolo 53, comma 1, TUIR, che lo definisce come quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata.

L’articolo 54 TUIR, modificato dal 2024 (D.L. n. 192/2024), ha introdotto il principio di onnicomprensività, stabilendo che il reddito è costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” e le spese sostenute.

 

Ciò premesso, riguardo agli interessi attivi bancari, l’Agenzia conferma che essi costituiscono redditi di capitale. Tale qualificazione è ora esplicitamente prevista dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 54 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 84/2025, con effetto per i redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. I suddetti proventi finanziari, definiti come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera a), TUIR), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Gli interessi, se percepiti da un’associazione professionale, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

Riguardo al premio di assicurazione professionale, invece, in ossequio al principio di onnicomprensività, rilevano solo le somme e i valori percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale.
Le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo del premio addebitato agli altri assicurati non costituiscono un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale. Pertanto, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Specularmente, l’Associazione potrà dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e non oggetto di riaddebito.

 

Infine, in merito al differenziale da cessione di bonus edilizi, l’Agenzia richiama la disciplina in vigore fino al 28 maggio 2024 (art. 121 D.L. n. 34/2020), che prevede la possibilità di opzioni per sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione.
Con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo a decorrere dal 2024 (D.L. n. 192/2024), tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale assumono rilevanza fiscale. Questo nuovo criterio generale assorbe e conferma implicitamente la rilevanza anche dei corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali.
Di conseguenza, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, sia il valore nominale del credito d’imposta acquisito sia il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.