Conguaglio di fine anno: chiarimenti e precisazioni

Fornite le indicazioni sulle operazioni di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens (INPS, circolare 20 dicembre 2023, n. 106).

L’INPS anche quest’anno ha comunicato le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, per quel che riguarda il termine per l’effettuazione del conguaglio, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS segnala che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Nella circolare in commento, vengono, infine, illustrate, tra le altre, le modalità di rendicontazione degli elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995) pari per il 2023 a 113.520 euro, del contributo aggiuntivo IVS 1% (per il 2023, il limite è risultato 52.190 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.349 euro), dei fringe benefits, dei prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR), ecc.