Permesso unico di soggiorno e lavoro: le disposizioni europee

Strasburgo ha approvato norme che impongono una decisione sulle domande entro un termine massimo di 90 giorni (Parlamento europeo, comunicato 14 marzo 2024).

Il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2024 norme più puntuali per i permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. In particolare: 

– la decisione sulle domande dovrà essere presa entro un termine massimo di 90 giorni;

– il titolare del permesso potrà presentare domanda all’interno del territorio dell’UE e cambiare datore di lavoro;

– la disoccupazione senza revoca di permesso sarà possibile fino a 6 mesi.

Il permesso unico

In sostanza, l’aggiornamento della direttiva sul permesso unico, adottata nel 2011, che ha istituito una procedura amministrativa unica per il rilascio di un permesso ai cittadini di paesi terzi che desiderano vivere e lavorare in un paese dell’UE, creando un contesto comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi, è stato adottato con 465 voti favorevoli, 122 contrari e 27 astensioni.

Il Parlamento ha fissato un limite di 90 giorni per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali 4 mesi. Le procedure su fascicoli particolarmente complessi potrebbero ottenere un’estensione di 30 giorni, e il tempo per consegnare un visto, se necessario, non è incluso. Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all’interno del territorio, in modo che una persona che risiede legalmente nell’UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

Il cambio di datore di lavoro

Grazie alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno il diritto di cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo. Durante i negoziati, i deputati hanno assicurato che sarà sufficiente una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro. Le autorità nazionali avranno 45 giorni di tempo per opporsi alla modifica della condizione lavorativa. I deputati hanno inoltre limitato le condizioni in base alle quali tale autorizzazione può essere soggetta a test del mercato del lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a 6 mesi durante il quale non sarà possibile un cambio di datore di lavoro. Tuttavia, un cambiamento durante tale periodo sarebbe comunque possibile nel caso in cui il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

La disoccupazione

Nel caso in cui un titolare di un permesso unico rimanga disoccupato, avrà fino a 3 mesi — o 6 se ha avuto il permesso per più di 2 anni — per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato, rispetto ai 2 mesi secondo le norme vigenti. Gli Stati membri dell’UE potranno scegliere di offrire periodi più lunghi. Se un lavoratore ha è stato soggetto a condizioni lavorative di sfruttamento, gli Stati membri prorogheranno di 3 mesi il periodo di disoccupazione durante il quale il permesso unico rimane valido. Se un titolare di un permesso unico è disoccupato per più di 3 mesi, gli Stati membri potranno chiedere al titolare di dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sostenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.

Le nuove norme dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio. Gli Stati membri avranno 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali. Questa legislazione non si applicherà in Danimarca e Irlanda.

L’INL sulle novità introdotte dal Decreto PNRR 4

L’Ispettorato nazionale del lavoro fa il punto su alcune delle principali novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 nel mondo del lavoro (INL, nota 13 marzo 2024, n. 521).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4), entrato in vigore lo scorso 2 marzo, come noto, ha introdotto alcune significative novità anche nel settore del lavoro, alcune delle quali coinvolgono direttamente l’INL.

Nella nota in commento, dunque, l’Ispettorato riassume le principali disposizioni contenute nel citato decreto, in attesa della conversione in Legge.

 

Durc e regolarità contributiva

 

L’articolo 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali”.

 

Il diritto ai benefici viene comunque mantenuto in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Quando le violazioni amministrative non possono essere regolarizzate, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

Maxisanzione per lavoro irregolare

 

Sul piano sanzionatorio, per contrastare il lavoro irregolare, viene elevato dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’articolo 3 del D.L n. 12/2002 in caso di impiego di lavoratori “in nero”, e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, all’articolo 12 del D.Lgs. n. 136/2016, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003.

 

Lista di conformità INL

 

Viene introdotta la “Lista di conformità INL”, un elenco informatico consultabile pubblicamente dove l’INL provvede a iscrivere l’impresa, previo assenso, laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità.

 

Conseguentemente, i datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione, non saranno sottoposti a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica (articolo 29, commi 7-9). 

 

Esonero contributivo settore lavoro domestico

 

In caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, l’articolo 29, commi 15-18, prevede un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

 

Condizione richiesta al fine di poter godere dell’esonero è che il datore di lavoro destinatario della prestazione possegga un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

 

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia a oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

CIPL Edilizia Industria Pordenone: definito l’EVR 2024

Definiti gli indicatori per l’Elemento variabile della retribuzione 2024

L’Ance Alto Adriatico, Fillea-Cgil, Ficla-Cisl e Feneal-Uil di Pordenone si sono riunite per determinare gli indicatori relativi all’EVR 2024 provinciale, come si evince dal verbale di accordo dell’8 marzo 2024. Le Parti sociali hanno preso atto che il numero dei parametri che presentano una variazione pari o positiva per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione sono quattro; e che, ai sensi del comma 9 degli art. 19 e 20 del CIPL del 13 settembre 2022, essendo stata raggiunta una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati, l’EVR per il 2024 è fissato nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. 

Verifica andamento indicatori/parametri con riferimento ai dati dell’ultimo anno disponibile
Verifica 2023 per EVR erogabile nel corso del 2024
  Peso ponderale Triennio di riferimento Confronto tra le medie dei trienni Segno dell’indicatore ai fini del calcolo dell’EVR
Numero lavoratori iscritti in CE 25,00 2020-2021-2022

VS

4.027  positivo
2019-2020-2021 3.606
Monte salari denunciato in CE 25,00 2020-2021-2022

VS

32.602.578 positivo
2019-2020-2021 30.534.372
Ore denunciate in CE 25,00 2020-2021-2022

VS

2.949.015 positivo
2019-2020-2021 2.800.505
Ore complessive di CIG 25,00 2020-2021-2022

VS

271.980 positivo
2019-2020-2021 295.411
Esito verifica   EVR erogabile nella misura del 100% della misura piena 4%