CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): proseguono le trattative per il rinnovo

Nuovi minimi, politiche di genere e classificazione del personale tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 21 settembre si sono incontrate l’associazione datoriale Fipe e una delegazione sindacale ristretta per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, applicabile alle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale e turismo.
Il confronto ha riguardato alcuni argomenti relativi alle politiche di genere, tra cui il congedo per le donne vittime di violenza, il congedo parentale, il contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro, su cui ancora vi sono divergenze tra le parti sociali.
Si stanno cercando punti di incontro, anche, per quanto riguarda, la nuova classificazione del personale, nonostante le opinioni discordanti.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto un approfondimento quanto più celere sul tema del salario, punto cruciale del rinnovo. Le associazioni datoriali, invece, hanno dichiarato di non essere ancora disponibili ad affrontare la discussione sugli aspetti economici e di voler discutere, nel prossimo incontro, i temi riassunti nel documento programmatico presentato lo scorso aprile.
Il confronto è stato, pertanto, aggiornato al prossimo 31 ottobre, in seduta plenaria.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): con ottobre nuovi minimi ed erogazione dell’EGR

Dal 1° ottobre incrementi retributivi per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

Il rinnovo del contratto per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, siglato il 6 ottobre 2022 tra Anav e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, ha stabilito l’incremento dei minimi retributivi a partire dal mese di ottobre 2023. 

Livello Minimo
Quadro 1 1.592,50 euro
Quadro 2 1.592,50 euro
A 1 1.592,50 euro
A 2 1.496,94 euro
B 1 1.353,62 euro
B 2 1.289,92 euro
B 3 1.234,19 euro
C 1 1.210,30 euro
C 2 1.066,97 euro
C 3 995,30 euro
C 4 796,25 euro

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, viene riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, incluso i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo pari a 150,00 euro lordi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva”, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. Detto importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro, viene corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. A tal fine, la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo, da erogare con le competenze del mese di ottobre, è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Eventi alluvionali maggio 2023: sospensione dei termini dei ricorsi amministrativi

L’INAIL ricorda che, per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, il periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi è quello dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (INAIL, circolare 25 settembre 2023, n. 43).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come “Decreto Alluvioni”, tra le altre misure urgenti in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ha previsto anche la sospensione dei termini in materia di giustizia civile e penale (articolo 2).

 

In sede di conversione del predetto decreto, la Legge n. 100/2023 è intervenuta con modificazioni proprio sull’articolo 2, comma 4, eliminando dal quarto periodo del comma il riferimento ai ricorsi amministrativi.

 

Nella sua nuova formulazione, dunque, l’articolo 2, nell’ultima parte del comma 4, prevede che sono altresì sospesi, per lo stesso periodo (ovvero dal 1° maggio al 31 luglio 2023) e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 

 

Per la sospensione dei ricorsi amministrativi, invece, la norma a cui fare riferimento è ora quella contenuta nell’articolo 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 61/2023 che stabilisce, quale arco temporale di riferimento, quello che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

L’INAIL recepisce tale modifica e, nella circolare in oggetto, precisa, appunto, che, relativamente ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi, si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 2. 

 

Si ricorda che il termine sospeso in argomento è quello di 30 giorni previsto dall’articolo 4 del D.P.R. n. 314/2001 e che i ricorsi sono quelli di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto presidenziale, ovvero:

 

ricorsi al Consiglio di amministrazione dell’INAIL, avverso i provvedimenti dell’Istituto riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall’INAIL; 

 

ricorsi alle sedi territoriali dell’INAIL, avverso provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti a) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate; b) l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi.