CCNL Acconciatura ed Estetica: discussi i temi del rinnovo

Sindacati e Associazioni datoriali divisi sui temi principali del rinnovo. Prossimi incontri a gennaio e febbraio 2024 

Prosegue la trattativa tra le Associazioni datoriali e le Sigle sindacali, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere. Tramite una nota stampa, la Uiltucs ha reso noto che l’incontro non ha sortito gli effetti desiderati. Tra i temi al vaglio della discussione ci sono: aggiornamento della classificazione del personale; implementazione di nuove mansioni; contratti a tempo determinato; apprendistato; flessibilità e orario di lavoro; preavviso e abusivismo. Dal dibattito, evidenzia il sindacato, sono stati esclusi i contratti a termine per i soggetti svantaggiati; mentre, è stato preso in considerazione le richieste su apprendistato e maturazione degli scatti. Negativo il giudizio da parte del sindacato rispetto alle richieste datoriali, in particolar modo quelle volte ad aumentare la precarietà e la flessibilità del lavoro e di aumentare il periodo di preavviso per dimissioni e/o licenziamento a 45 giorni. Inoltre, è stata chiesta la posizione delle Associazioni circa l’aumento salariale proposto. Oltre alla parte economica, è stato chiesto anche l’aggiornamento della parte normativa. I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15 gennaio e il 5 febbraio 2024 (plenaria) e il 17 e il 30 gennaio 2024 (tecnica).  

CCNL Formazione Professionale: sottoscritta l’ipotesi di accordo 

Maggiore potere alla contrattazione regionale e previsti un fondo incentivi e una somma una tantum a titolo di welfare 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Uil-Scuola, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Snals-Confsal e dalle Associazioni  degli Enti Forma e Cenfop l’ipotesi di accordo 2024-27 del CCNL per la Formazione Professionale, scaduto a dicembre 2013.
Dopo una lunga trattativa e dopo dieci anni dalla scadenza del contratto, le Parti Sociali sono riuscite a raggiungere un’intesa che mira soprattutto a potenziare la contrattazione di secondo livello.
Il rinnovo si incentra, infatti, sul potenziamento della contrattazione di secondo livello, infatti vengono messi a disposizione dalla contrattazione regionale un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, e una somma una tantum fino a 1.000 euro pro-capite, come welfare contrattuale.

Il rinnovo ha una vigenza quadriennale, che diventa biennale per le sole materie economiche.
E’ previsto un aumento delle retribuzioni tabellari di 100,00 euro mensili al 5° livello nel primo biennio economico 2024-2025.
Un elemento importante è costituito dall’estensione della “sanità integrativa” a tutto il personale dipendente, a carico della parte datoriale. È confermata, inoltre, la contribuzione nella misura dell’1% a carico dei datori di lavoro a favore del personale dipendente che aderisce al fondo di previdenza complementare “Espero“.
In merito all’orario di lavoro, è stato richiesto un impegno medio settimanale di 22 ore di formazione diretta, fino a un massimo di 800 ore annue, il 30% delle restanti 14 ore settimanali è nella disponibilità del formatore, quale supporto alle attività connesse alla funzione. Le rimanenti ore settimanali sono ricondotte a tutte le funzioni previste dalla declaratoria del formatore, in base agli incarichi ricevuti. 
L’ambito di applicazione, invece, si estende a tutti i rapporti di lavoro, anticipando possibili riforme del settore

Giornalisti: l’estensione della tutela assicurativa INAIL dal 1° gennaio 2024

Con il 31 dicembre 2023 termina la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei professionisti, pubblicisti e praticanti (INAIL, circolare 6 dicembre 2023, n. 53).

L’INAIL ha riassunto gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore giornalistico in questione ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Istituto dal 1° gennaio 2024, fornendo le relative istruzioni operative. La circolare in commento arriva in vista del termine del periodo (dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023) della gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica stabilita dall’articolo 1, comma 1091, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Tutela assicurativa

Pertanto, dall’inizio del nuovo anno alle figure giornalistiche sopra citate si applica per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2024 e le
malattie professionali denunciate dalla medesima data, la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL (D.P.R.  n.1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000). 

La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Sono inclusi gli infortuni in itinere.

L’assicurazione INAIL si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate, ampliandosi conseguentemente la tutela per i lavoratori in questione rispetto a quella prevista dalla previgente disciplina assicurativa lNPGI (regolamento del 24 giugno 1980) che comprendeva solo i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivasse la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo regolamento.

Continuano invece a essere esclusi dall’assicurazione INAIL i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI.
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Adempimenti dei soggetti assicuranti

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l’indennizzabilità degli stessi. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata dal datore di lavoro con l’apposito
servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza. In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro 24 ore dall’infortunio.

In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto la relativa denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. La denuncia deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

La tutela INAIL prevede, a differenza del regime assicurativo INPGI, il diritto degli infortunati e tecnopatici alle prestazioni di natura economica e socio-sanitaria, come per esempio l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dal quarto
giorno successivo alla data dell’evento lesivo fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, ossia fino alla guarigione clinica della lesione, che prescindono dall’esistenza di postumi invalidanti.

Per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’Istituto, a fini statistici e informativi, tramite l’apposito servizio online Comunicazioni di infortunio, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro (articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008).

 

Sede competente

 

A differenza di quanto avvenuto per la fase transitoria, la gestione degli eventi lesivi non è più accentrata a livello centrale, ma decentrata presso le sedi territoriali dell’Istituto, secondo le regole previste per la generalità degli assistiti.

 

Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione 

 

I soggetti assicuranti che non sono titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive all’INAIL e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti devono presentare la denuncia di iscrizione, con l’apposito servizio online Denuncia di iscrizione, contestualmente all’inizio dei lavori. Dato che  il 1° gennaio è festivo, il termine di presentazione della denuncia è differito al 2 gennaio 2024. In ogni caso la denuncia di iscrizione può essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori.

I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione, con il servizio online Denuncia di variazione ditta, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate: pertanto le denunce devono essere presentate entro il 30 gennaio 2024.
Secondo le regole generali, nella denuncia di variazione il datore di lavoro deve indicare le retribuzioni che presume di corrispondere nel 2024 e nel 2025. 

Infine, i soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa sia già presente la voce di tariffa cui è ricondotta l’attività di giornalismo, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2025, attraverso i servizi telematici Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai giornalisti ai quali è stata estesa dal 1° gennaio 2024 l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, insieme alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Premi assicurativi

 

Dal 1° gennaio 2024,  il premio assicurativo è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all’attività assicurata, stabilito dalle vigenti Tariffe dei premi di cui al decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e le relative modalità di applicazione. Ai fini dell’inquadramento, si applica la gestione tariffaria corrispondente alla
classificazione aziendale disposta dall’INPS ai fini previdenziali e assistenziali.

La classificazione tariffaria è classificabile alla voce di tariffa 0722, attualmente relativa all’attività d’ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie. Come per tutti i lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965 , la spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente è effettuato entro il termine del 16 febbraio di ogni anno, sulla base dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.

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