Il trattamento economico del congedo parentale nella Legge di bilancio 2024

Modificati i criteri di calcolo dell’indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del figlio (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), all’articolo 1, comma 179, interviene in materia di congedi parentali introducendo una significativa modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.

 

Si ricorda che, attualmente, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.

 

Ebbene, la Legge di bilancio 2024 porta a 2 mesi l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, spettante nella misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

 

Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento, si prevede dunque che, per una durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità sia pari alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione – in luogo dell’attuale 30% – nel limite massimo di un ulteriore mese.

 

Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

 

Il beneficio si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023

 

Autoliquidazione 2023/2024: istruzioni operative dall’INAIL

L’INAIL rende note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024, riepilogando le scadenze e le modalità di adempimento per i datori di lavoro e ricordando anche quali sono le riduzioni contributive attualmente previste (INAIL, nota 27 dicembre 2023, n. 13439).

Arrivano dall’INAIL le indicazioni per l’autoliquidazione relativa all’anno 2023/2024.

 

Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

 

Innanzitutto si ricorda che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023 è fissato al 29 febbraio 2024, mentre resta fermo al 16 febbraio 2024 quello per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.

 

Infatti, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi calcolati al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF. Chi sceglie questa modalità di pagamento deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.  

 

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

 

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, servizio tramite il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

 

Nel caso in cui i datori di lavoro presumano di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024), gli stessi devono inviare all’INAIL, entro il 16 febbraio 2024, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.

 

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2023, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

 

Le date a partire dalle quali saranno disponibili sul sito istituzionale i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 sono le seguenti:

 

– Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;

– Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;

– Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

– AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;

– Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;

– Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

 

Riduzioni del premio assicurativo

 

Nella nota in oggetto l’INAIL riepiloga poi quali sono le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024 e attualmente vigenti.

 

In particolare, si tratta di:

 

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);

5.Riduzione per le imprese artigiane (PAT);

6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT);

7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);

9. Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4, commi 8 -11 (PAT).

 

 

Decontribuzione Sud prorogata fino al 30 giugno 2024

La Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework (INPS, messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695).

L’INPS è tornata sul tema dell’agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud“, alla luce della recente proroga concessa dalla Commissione europea fino al 30 giugno 2024, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023.

Inoltre, Bruxelles con la sopracitata decisione ha anche stabilito di innalzare il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework. In particolare, le nuove soglie sono:

335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai massimali, l’INPS precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

L’Istituto evidenzia che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework, confermando che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162 della Legge di bilancio 2021.