Recepimento DAC 7: scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023, il D. Lgs.  n. 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7), recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione tra l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto in commento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, così come le modalità e i termini con cui l’Agenzia delle entrate invia le informazioni previste alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo.

Al fine di identificare i venditori esclusi, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta procedure di adeguata verifica, avvalendosi di informazioni pubblicamente disponibili, di una conferma da parte del venditore medesimo o dei dati di cui dispone. 

In merito alla raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma acquisisce l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato. Inoltre, per ogni venditore, che è un’entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni  immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestano che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario. 

Rientrano tra le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate:

  • il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e il relativo numero di identificazione individuale assegnato, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore deve effettuare la comunicazione;
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto in commento; l’identificativo del conto finanziario; il nome del titolare del conto su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore; gli Stati membri in cui il suddetto venditore è residente; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; eventuali  diritti,  commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 
  • in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: le informazioni da acquisire ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2; l’identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo; il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione; ogni Stato membro in cui il venditore è residente; l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il  dato  identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni sono rese note attraverso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

 

Maggiorazione ammortamento costo fabbricati strumentali per le imprese commercio al dettaglio

 

Con il provvedimento del 23 marzo 2023 n. 89458 l’Agenzia delle entrate ha fornito le disposizioni attuative dell’art. 1 commi 65-68 della Legge 197/2022, concernente le disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

L’art. 1, comma 65, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo art. 1. In particolare, il citato ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

I requisiti che devono sussistere per il riconoscimento di tale maggiorazione sono due:

  • l’appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti codici ATECO

– 47.11.10 (Ipermercati);
– 47.11.20 (Supermercati);
– 47.11.30 (Discount di alimentari);
– 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

– 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
– 47.19.10 (Grandi magazzini);
– 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
– 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

– 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
–  47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
– 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
–  47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
– 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
– 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
– 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

  • la prevalenza delle attività rilevanti effettivamente svolte dalle imprese in questione, che si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività sopra citate, rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

La maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori sopra indicati nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ne restano esclusi i fabbricati concessi in locazione, leasing (a meno che non imputino a conto economico i relativi canoni) o contratti assimilabili e quelli il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%. 

Le imprese, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Riguardo all’ipotesi di cessione di fabbricati che beneficiano della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento; mentre, nell’ipotesi di trasferimento dei fabbricati mediante operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, la maggiorazione fruita in relazione ai precedenti periodi d’imposta non va rideterminata.

La durata della maggiorazione è prevista per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

Credito d’imposta Art-bonus, esclusione per i contributi versati dai fondatori di un ente

L’Agenzia delle entrate si pronuncia sull’ammissibilità all’agevolazione fiscale Art-bonus dei contributi versati al fondo di gestione a sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente da parte dei fondatori dello stesso (Agenzia delle entrate, risposta 22 marzo 2023, n. 266).

Il cosiddetto Art-bonus, è l’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2014, sotto forma di credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

 

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

 

Con la risposta a interpello in oggetto, l’Agenzia delle entrate interviene in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui sopra alle erogazioni liberali effettuate annualmente dai fondatori di un Ente e destinate al sostegno dell’attività concertistica e corale dell’Ente stesso.

 

Ciò che rileva nel caso di specie, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale, circostanza che viene esclusa laddove il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto e imposto dallo statuto del medesimo, il che farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art-bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ”diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.

 

Diversamente dalla fattispecie oggetto della risposta n. 164/2021, dove una fondazione erogava dei fondi a un’associazione di spettacolo ma non era un suo socio fondatore e non si era altresì impegnata a dare una quota per la sua gestione, nel caso specifico in esame non solo la fondazione istante è tra i fondatori dell’Ente ma, soprattutto, lo statuto di quest’ultimo prevede (e impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione. 

 

Pertanto, seppure l’Ente in questione risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dal citato decreto legge come beneficiaria dell’erogazione liberale in questione, l’Agenzia ritiene che non siano ammissibili all’agevolazione fiscale Art-bonus i contributi, deliberati annualmente dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale dell’Ente.