Legge delega per la riforma fiscale 2023: le principali novità

La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma fiscale 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. A partire dal 29 agosto 2023 il Governo avrà 24 mesi di tempo per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonchè dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici.

Il testo approvato è composto da 23 articoli, raccolti in 5 titoli:

  • Titolo I: i principi generali e i tempi di attuazione (i principi generali e termini, i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente);

  • Titolo II: i tributi (le imposte sui redditi, l’ IVA, l’IRAP, gli altri tributi indiretti, i principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici);

  • Titolo III: i procedimenti e le sanzioni;

  • Titolo IV: testi unici e codici;

  • Titolo V: disposizioni finanziarie e finali.

I principi e i criteri direttivi generali che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega sono:

– stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

– prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale;

– prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 178/2020, derivanti  dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

– razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

– rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti;

– assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;

– assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

 

Nell’esercizio della delega il Governo, inoltre, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

 

a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; 

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; 

c) razionalizzare la disciplina dell’interpello; 

d) disciplinare l’istituto della  consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; 

f)  prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità; 

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonchè, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

 

Tra i principali aspetti della riforma fiscale si sottolineano:

  1. la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità;

  2. la revisione della tassazione d’impresa;

  3. la revisione dell’IVA: rivedendone le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote secondo i criteri posti dalla normativa UE, rivedendo la disciplina della detrazione, riducendo l’aliquota prevista in caso di importazione delle opere d’arte, razionalizzando le disposizioni che riguardano il gruppo IVA, razionalizzando le disposizioni che riguardano l’IVA per gli enti del Terzo settore;

  4. il graduale superamento dell’IRAP;

  5. la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA;

  6. la revisione della disciplina doganale;

  7. la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

  8. la revisione dell’attività di accertamento;

  9. la revisione del sistema nazionale della riscossione.

L’entrata in vigore della Legge è fissata alla data del 29 agosto 2023.

Smart working e frontalieri: tutti i chiarimenti delle Entrate sulle ultime novità

L’Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

– hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l’Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l’Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall’Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di “lavoratore frontaliere“, che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L’Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.

 

Accordi per l’innovazione, secondo sportello: modalità di accesso alle risorse stanziate per progetti R&S

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell’ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli “Accordi per l’innovazione”, e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un’apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.