Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2024: dichiarazione sostitutiva investimenti realizzati

Dal 9 gennaio al 10 febbraio 2025 i soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2024, possono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati” nel medesimo anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2025).

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

 

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 e i requisiti di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola dichiarazione sostitutiva.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. 

 

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello nel quale deve essere barrata la casella relativa alla rinuncia.
La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova dichiarazione entro il termine di scadenza previsto.

Dichiarazione dei redditi: dal Fisco le bozze dei modelli 2025

I modelli Redditi 2025 in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate. Online anche la dichiarazione IRAP con le ultime novità normative (Agenzia delle entrate, comunicato 4 gennaio 2025).

Dopo le bozze di 730/2025 e 770/2025, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione nuovi modelli dichiarativi, attualmente disponibili in versione non definitiva.

 

Le bozze dei modelli in questione includono:

  • modello Redditi Persone fisiche;

  • modello Società di persone;

  • modello Società di capitali;

  • modello Enti non commerciali;

  • modello Consolidato nazionale e mondiale;

  • modello IRAP.

La dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (Cu) 2025 sono già state approvate definitivamente a metà gennaio.

 

Nel modello Redditi Persone fisiche (PF), emergono diverse novità significative. Tra queste, la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito e l’introduzione di un nuovo regime agevolato per i redditi dominicali e agrari destinati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Inoltre, vi sono modifiche rilevanti nella tassazione delle locazioni brevi. Il quadro Rc del modello include il “bonus tredicesima” e le nuove regole per il regime agevolato destinato ai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, è ancora in fase di definizione e non è incluso nella bozza attuale.

 

Sono anche disponibili le bozze per le dichiarazioni dei redditi delle delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (Cnm).

 

Infine, l’Agenzia comunica che il modello IRAP è stato aggiornato per riflettere le recenti modifiche normative che hanno interessato la relativa disciplina.

Iscrizione ipoteca giudiziale derivante da accordo di mediazione e regime di esenzione fiscale

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l’applicazione delle agevolazioni recate dall’articolo 17, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto nell’accordo di mediazione (Agenzia delle entrate, risposta 3 febbraio 2025, n. 3).

Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il procedimento di mediazione, attivato da apposita domanda, ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e si articola in una serie di incontri che si svolgono, senza formalità, tra il mediatore designato e le parti della controversia (artt. 6 e 8).

All’esito del suddetto procedimento, se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale viene allegato il testo dell’accordo. Laddove, invece, non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, decorsi inutilmente i quali si ha per rifiutata.

Il procedimento di mediazione termina, quindi, nel momento in cui viene formato il relativo verbale (sia in caso di raggiungimento dell’accordo amichevole sia per intervenuta accettazione della proposta di conciliazione formulata dal mediatore). Tale verbale conclusivo dell’iter conciliativo deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che procede, altresì, alla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni apposte.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

 

Ai fini fiscali, è stata introdotta anche una peculiare disciplina di carattere agevolativo, in materia di imposte indirette, per gli atti del procedimento di mediazione. In particolare, la vigente previsione di cui all’articolo 17, comma 1 del predetto decreto, come modificata dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

 

Per quanto concerne l’applicazione, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, del regime di favore sopra individuato, l’Agenzia delle entrate ritiene che nell’ambito di tale definizione siano ricompresi anche quei tributi non espressamente menzionati dalla norma.

Detto regime di esenzione, come già precisato con la risposta n. 235/2020, trova applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell’accordo.

 

L’Agenzia, dunque, rileva che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza porta a ritenere che nell’ambito agevolativo di cui al citato articolo 17, comma 1, non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l’iscrizione ipotecaria che l’Istante, nel caso di specie, intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito. Detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell’attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell’esecuzione dell’accordo di mediazione.