Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente: Agenzia delle dogane e contraddittorio preventivo

Nel quadro delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, l’Agenzia delle dogane fornisce chiarimenti sul principio del contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale (Agenzia delle dogane, circolare 17 gennaio 2024, n. 2).

Con le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore ha inteso prevedere un più specifico e distinto obbligo al contraddittorio amministrativo introducendo l’art. 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”, disponendo che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza di tale termine.

 

Contestualmente è stato abrogato il comma 7 dell’articolo 12 della Legge n. 212/2000 e conseguentemente la norma di interesse per l’attività doganale laddove era previsto che per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990.

 

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/1990, con riguardo alle operazioni di “revisioni di accertamento” dispone che dopo il rilascio al contribuente di copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato possa comunicare, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, osservazioni e richieste che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di accertamento.

 

A differenza di quanto previsto in precedenza dall’abrogato comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo articolo 6-bis dello Statuto prevede un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il dettato, così come formulato, non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio, di 30 giorni, previsto in materia doganale nell’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990.

 

In merito, tuttavia, l’Agenzia delle dogane evidenzia che le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio e la relativa tempistica.

Tali norme unionali, dunque, prevalgono sulla disciplina nazionale.

 

Pertanto, qualora in fase di sdoganamento l’Ufficio intenda modificare in peius i dati comunicati dal dichiarante, trattandosi di una decisione sfavorevole a quest’ultimo è necessario garantire il contraddittorio. A tale fine, gli Uffici saranno tenuti a fornire all’operatore economico un termine pari a 30 giorni per l’eventuale invio di osservazioni e richieste.

Tale termine è da intendersi riferito a tutti i diritti oggetto dell’obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa. 

 

In caso, poi, di controlli successivi all’accertamento della dichiarazione doganale, le Dogane ritengono che, pur essendo venuto meno il dettato del vigente articolo 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, permanga l’obbligo dell’Ufficio doganale di concedere a quest’ultimo un termine pari a 30 giorni (e non 60 come previsto dall’art. 6-bis, dello Statuto) dalla consegna o dall’avvenuta ricezione del processo verbale per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste, con conseguente instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale.

Nuovi modelli di dichiarazione IVA 2024: le novità

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2024, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all’anno 2023 da presentare nel 2024 ai fini dell’IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230).

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di IVA alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, l’Agenzia delle entrate ha approvato, con il provvedimento n. 8230/2024, i seguenti modelli, concernenti la dichiarazione IVA relativa all’anno 2023:

  • Modello IVA/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

  • Modello IVA BASE/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

 

Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, viene approvato il Modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2024.

 

Si illustrano le principali modifiche, di carattere generale, nei modelli di dichiarazione IVA/2024.

 

QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.

 

QUADRO VE
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla Legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.

 

Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

 

QUADRO VO
Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

 

Prospetto IVA 26/PR

QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

 

L’Agenzia delle entrate infine ricorda che la dichiarazione va presentare esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.

Agenzia delle entrate, approvata la Certificazione Unica relativa all’anno 2023

Approvata la Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253). 

È stata approvata la Certificazione Unica “CU 2024” da presentare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2024, unitamente alle informazioni per il contribuente per attestare:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;

  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto;

  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

  • le relative ritenute di acconto operate;

  • le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

 

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

 

La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

 

Qualora non venga esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, rilasciano alle parti una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

Il provvedimento delle Entrate approva anche il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica.

 

Viene, inoltre, approvato il quadro “CT” con le relative istruzioni per la compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

 

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

 

Gli invii possono essere:

ordinari;

sostitutivi;

di annullamento

 

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.