Plastic tax e sugar tax: postecipato il termine di decorrenza

La Legge di bilancio 2023 fa slittare in avanti i termini di decorrenza dell’efficacia delle imposte sul consumo di manufatti in plastica e di bevande analcoliche edulcorate (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 64).

La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) nonchè l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (cosiddette plastic tax e sugar tax).

 

In particolare, la plastic tax riguarda i manufatti in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

Viene riconosciuto un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI, nella misura del 10% delle spese da esse sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

 

La sugar tax è stata invece istituita dall’articolo 1, commi 661-676 della citata Legge di bilancio 2020, nella forma di un’imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche dolcificate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

Per entrambe le misure, il termine di decorrenza dell’efficacia era stato inizialmente fissato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti attuativi e poi più volte modificato, arrivando, da ultimo, ad essere indicato nella data del 1° gennaio 2023.

 

La Legge di bilancio 2023 impatta sulle imposte di cui sopra differendone nuovamente il termine di decorrenza dell’efficacia che, infatti, viene postecipato al 1° gennaio 2024

Detassazione mance nei settori della ristorazione e delle attività ricettive: imposta sostitutiva al 5%

La Legge di bilancio 2023 prevede dal 1° gennaio 2023 una detassazione delle mance con l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali del 5% (art. 1, co. 58-62, L. 197/2022).

Il co. 58 della disposizione in oggetto qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme dei clienti a favore dei lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, a titolo di liberalità, le cosiddette mance (art. 5, L. n. 287/1991), pagate anche con mezzi di pagamento elettronici (co. 62, L. 197/2022).  

 

Al riguardo, si precisa che il regime di tassazione sostitutiva si applica nei seguenti casi: entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro; ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (co.62); salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.  

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra elencate, salvo che il lavoratore non voglia optare per il regime di tassazione ordinario, rinunciando per iscritto al regime di tassazione separata.

 

Sul caso, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si era espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 26512/2021), che aveva classificato come reddito da lavoro dipendente le somme percepite dal dipendente a titolo di liberalità, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito (art. 51, co. 1 del TUIR), assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.  

 

E’ bene precisare che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per calcolarne le deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (co. 59).

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta (co. 60).

Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (co. 61).

Impianti di interesse strategico nazionale: misure sull’amministrazione straordinaria e penali

Pubblicato in G.U. del 5 gennaio 2023 il decreto legge contenente misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale finalizzate a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l’altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità (D.L. n. 2/2023).

Il decreto in oggetto, al Capo I, reca disposizioni relative al settore siderurgico. In particolare, l’articolo 2 disciplina l’amministrazione straordinaria delle società partecipate, concepita come strumento rapido per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata.

 

Pertanto, per le società partecipate dallo Stato non quotate in borsa, l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria può avvenire su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata di quote azionarie, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

 

I compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi sono parametrati ai risultati da essi conseguiti nell’amministrazione e la corresponsione degli acconti sui compensi è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità avendo riguardo, ad esempio, all’adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali (articolo 3). Viene anche fissato un limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziali che non può eccedere complessivamente i 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale (articolo 4).

 

Il decreto contiene poi disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell’occupazione, e l’interesse alla tutela, in particolare, del diritto alla salute e alla salubrità ambientale.

 

Le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il giudice, in questo caso, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite un commissario.

 

Il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente. 

 

Infine, l’articolo 7 sancisce la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.