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Consolidato fiscale e remissione in bonis: sanatoria dell’omessa comunicazione dell’opzione

Con una nuova risposta ad interpello l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’istituto della remissione in bonis nell’ambito del consolidato fiscale (Agenzia delle entrate, risposta 24 novembre 2025, n. 294).

Due società istanti, controllante e controllata, chiedono di poter sanare l’omessa indicazione della controllata tra i soggetti consolidati nel quadro OP del Modello SC, avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis”. Al riguardo, le società sostengono che i comportamenti successivi, come il calcolo degli acconti IRES e l’indicazione di un provento da consolidamento nel bilancio della controllata, dimostrino la loro intenzione originaria di includere la società nel regime, ritenendoli quindi comportamenti concludenti.

 

L’Agenzia conferma che l’omessa comunicazione dell’opzione per il consolidato, in quanto adempimento formale, può essere sanata mediante l’istituto della ”remissione in bonis”, purché sussistano i requisiti sostanziali (articoli 117 e seguenti del TUIR) alla data di scadenza originaria e la violazione non sia stata constatata. Inoltre, la consolidante deve esercitare l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versare la sanzione pari a 250 euro.

 

La remissione in bonis intende salvaguardare il contribuente in buona fede. La buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto (c.d. comportamento concludente).

Nel contesto del consolidato fiscale, il comportamento concludente implica l’adozione di comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell’IRES dovuta.

 

Richiamando la disciplina sugli obblighi di versamento a saldo e in acconto, l’Agenzia ricorda che questi competono esclusivamente alla controllante (Articolo 118, comma 3, del TUIR). In caso di nuovi ingressi in un consolidato già vigente, si applica un criterio ”misto”, parametrizzando l’acconto all’imposta ”storica” del consolidato ”ampliato”, determinata sulla base della somma algebrica dei redditi dichiarati nel periodo precedente dalle società di nuovo ingresso con il reddito complessivo globale del consolidato preesistente.

 

Nel caso di specie, dunque, l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 rappresenta il primo periodo di imposta per la società controllata. Di conseguenza, la sua inclusione nel consolidato, sin dal periodo d’imposta 2024, non ha alcun effetto sulla misura dell’acconto complessivamente dovuto per il 2024 dalla fiscal unit, poiché il suo reddito del periodo precedente è pari a zero.
Per tali ragioni, l’Agenzia ritiene che il versamento da parte della società controllante di un acconto calcolato in base al solo reddito complessivo globale del consolidato relativo al 2023 possa considerarsi coerente con la volontà di includere la controllata nel perimetro della tassazione di gruppo sin dall’anno 2024.
Inoltre, l’indicazione nel bilancio della controllata, al 31 dicembre 2024, di un provento da consolidamento (derivante dal trasferimento delle perdite fiscali e degli interessi passivi) rappresenta un comportamento coerente con l’intento di estendere il regime di consolidato fiscale alla controllata dal 2024.
Tali condotte possono, dunque, considerarsi comportamento concludente ai fini dell’accesso all’istituto della remissione in bonis.

CCNL Bancari: rinnovato il protocollo a sostegno delle donne vittime di violenza

Confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo fino a 18 mesi

Il 24 novembre 2025 Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno rinnovato il protocollo volto a concedere sostegni alle donne vittime di violenza. L’accordo conferma l’impegno delle OO.SS. a dare sostegno alle vittime di violenza di genere e ai figli e a favorire la diffusione di una cultura di rispetto e tutela e valorizzazione delle donne.

Nel testo viene confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo, fino a 18 mesi, con impegno, da parte delle banche, a promuovere interventi normativi per estendere tale moratoria anche agli interessi. 

Le banche, in linea con le richieste delle organizzazioni sindacali, si impegnano a promuovere politiche occupazionali che considerino la specifica condizione delle donne vittime di violenza, inserite nei programmi di protezione, e i figli delle donne vittime di femminicidio, nonchè a valutare la definizione di formule di microcredito.

Per le lavoratrici bancarie le banche si impegnano inoltre a promuovere politiche di lavoro agile più favorevoli, volte ad assicurare continuità al rapporto di lavoro, e strumenti di tutela per garantire l’indipendenza economica.

Il protocollo siglato sarà applicato da tutte le banche e i gruppi bancari che hanno dato mandato al Comitato sindacale e del lavoro (Casl) dell’Abi.

CCNL Rai: definito il premio di risultato per il triennio 2026-2028

Prevista con la retribuzione di ottobre l’erogazione del premio destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti 

Il 18 novembre 2025 le Parti sociali hanno siglato un verbale di accordo per definire la disciplina del Premio di Risultato relativa agli esercizi 2026-2027-2028. 

Il premio viene fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4 e sarà erogato, con le competenze del mese di ottobre, al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. 

L’erogazione avrà luogo solo qualora venga raggiunto, nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo. Invero, qualora gli attivi non siano comunque sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

La misura individuale viene rideterminata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:

– nel caso di 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di assenze superiori ai 3 giorni nel mese, riduzione di un dodicesimo del premio annuo.

 Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.