Credito d’imposta sistemi di accumulo di energia: definita la percentuale

 

L’Agenzia delle entrate ha stabilito la percentuale del credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (provvedimento 5 aprile, n. 120748)

È stata definita dall’Agenzia delle entrate la percentuale di credito di imposta effettivamente fruibile per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati a impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 812, della Legge n. 234/2021.

La percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 9,1514% e l’ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, ai sensi del provvedimento dell’11 ottobre 2022, n. 382045, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo, tale credito potrà essere impiegato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 maggio 2022. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Tale agevolazione a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, è stata prevista dal comma 812 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 e spetta anche se si è già beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014. Le modalità per l’accesso al credito sono state, invece, definite con DM 6 maggio 2022.

Secondo quanto disposto dal citato provvedimento n. 382045/2022, l’Agenzia ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito
d’imposta, prevedendo in particolare che:

– l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta va presentata all’Agenzia delle entrate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023;
– ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
– la percentuale è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 6 maggio 2022, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Ciò premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1 marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, l’Agenzia ha reso noto, con il provvedimento in commento, che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% (3.000.000/32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

Chiarimenti su trattamento fiscale del premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale del Premio di risultato erogato a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 1,  commi 182 – 189, Legge n. 208/2015 (risposta del 5 aprile 2023, n. 284).

La cooperativa istante, in qualità di sostituto d’imposta, intende adottare un nuovo regolamento interno che disciplina i ristorni, per questo motivo chiede all’Agenzia chiarimenti al fine di comprendere se le somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori debbano essere assoggettate a tassazione agevolata negli anni in cui la cooperativa consegua incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e a tassazione ordinaria negli anni in cui tali incrementi non siano conseguiti.

 

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con DM 25 marzo 2016, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Come chiarito dalla circolare n. 28/2016, l’articolo 3 del suddetto Decreto definisce come somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del c.c., secondo il quale la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce, pertanto, una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La circolare n. 28/2016, inoltre, precisa che possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della Legge n. 208/2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto.

 

In relazione all’istituto del ristorno, l’Agenzia sottolinea che la cooperativa è tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del Decreto e tale distribuzione deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al Decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che può essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

L’articolo 2545­sexies del c.c. sancisce che è l’atto costitutivo a determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, mentre l’articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge n. 142/2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime.

Infine la circolare n. 35/2008 ha chiarito che i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. 

In conclusione l’Agenzia delle entrate ritiene che alle somme erogate a titolo di ristorno si possa applicare la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nella misura in cui i ristorni siano conformi alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della Legge di stabilità 2016 e a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo.

 

Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona: obbligo di fattura

 

 L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito all’obbligo di documentazione tramite fattura delle Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona (risposta n. 275 del 4 aprile 2023).

L’istante, struttura sanitaria autorizzata nonché laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche, che rilascia referti delle analisi su carta intestata del laboratorio, ha interpellato l’Agenzia delle entrate riguardo alla possibilità di emettere il cd. ”scontrino parlante”, in sostituzione della fattura, con indicazione della natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

In particolare l’Agenzia specifica che, tra le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non sotto esplicita richiesta del cliente al momento di effettuazione dell’operazione, rientrano:

– le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

– le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9),16) e 22) dell’art. 10 del decreto IVA.

 

Tali operazioni esenti da fattura possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, e l’emissione del cd. ”documento  commerciale”. Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, non sono ricomprese in questa categoria esente e, pertanto, devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente, in linea con quando previsto dall’ articolo 36­bis del decreto IVA ed anche dalla circolare n. 15 del 23 luglio 1993, in cui è chiarito che per le suddette prestazioni non è consentito di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione. 

 

Il ricorso al cd. ”scontrino parlante” è stato ammesso da parte delle farmacie, circoscrivendo puntualmente il tipo di prestazioni eseguibili nei locali delle farmacie stesse, secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. 153/2009 e valorizzando la circostanza che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

Nel caso prospettato, invece, le prestazioni sanitarie rese direttamente dall’istante devono essere documentate mediante fattura, ex articolo 21 del decreto IVA.