Precompilata 2023: istruzioni, termini e novità

L’Agenzia delle entrate, con comunicato del 18 aprile 2023, ha comunicato la disponibilità online della precompilata dal 2 maggio, i termini e modalità d’invio e la possibilità di delegare una persona di fiducia online o in videocall.

L’Agenzia delle entrate ha comunicato che dal pomeriggio di martedì 2 maggio 2023 saranno messe a disposizione del contribuente per essere consultate, le dichiarazioni dei redditi già compilate cosicché a partire da giovedì 11 maggio sia possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Per agevolare i contribuenti, le dichiarazioni quest’anno sono state rese ancora più semplici da utilizzare. E’ stata infatti prevista la possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall.

In base ai dati trasmessi all’Agenzia: oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie, a seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni). A riguardo, l’Agenzia informa che da quest’anno saranno utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Queste nuove informazioni si vanno ad aggiungere a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.

La stagione dichiarativa si differenzia nel termine di chiusura a seconda della scelta del modello:

– se si sceglie l’invio del modello 730 direttamente tramite l’applicazione web, il termine scadrà il 2 ottobre 2023;

– se si sceglie l’invio del modello Redditi precompilato, il termine scadrà  il 30 novembre 2023.

 

Inoltre, l’Agenzia ha reso nota la firma di due distinti provvedimenti riguardo alle modalità di accesso e alle deleghe.

In merito alla possibilità di richiedere via web o in videocall la delega per le persone di fiducia, l’Agenzia ha chiarito la possibilità dal 20 aprile di accedere all’area riservata sul sito istituzionale per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. In alternativa, è stato previsto di poter autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due nuove modalità sono state aggiunte a quelle già attive dallo scorso anno:

– l’invio di una PEC;

– la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Altre due novità introdotte riguardano la possibilità di invio della domanda direttamente dalla casella PEC della persona di fiducia delegata (non solo quindi da quella del delegante) e l’estensione della durata della delega fino a 3 annualità, su richiesta del contribuente.

L’Agenzia ha inoltre fornito le istruzioni relative alle modalità di accesso alla precompilata, entrando nell’apposita area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Ha chiarito infine l’Agenzia che, in linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Utilizzo servizi on line delle Entrate: istanza abilitazione/disabilitazione delle peersone di fiducia

 

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modifiche al provvedimento n. 173217/2022, concernente l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia (Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 aprile 2023, n. 130859).

Con il provvedimento del 19 maggio 2022, n. 173217 l’Agenzia delle entrate ha disciplinato la richiesta di abilitazione ad operare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche, da parte dei rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e delle persone di fiducia.

 

Con l’obiettivo di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, l’Agenzia è dunque intervenuta con un nuovo provvedimento semplificando, in particolare, l’iter procedimentale per richiedere e ottenere tale abilitazione per le persone di fiducia. In allegato è stato anche fornito un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line, in sostituzione di quello allegato al  provvedimento n. 173217.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 20 aprile 2023, in sostituzione dell’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal precedente provvedimento. La stessa istanza può inoltre essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.

 

Per quanto concerne la documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale, tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato, si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa ne possa attestare lo stato di impedimento.

E’, inoltre, ampliata la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. In tal modo, si agevolano le situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.

Infine viene specificato che, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.

Eventuale istanza di disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line può essere presentata, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale o dai suoi eredi. A tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.

Oltre al modello di richiesta di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online, l’Agenzia ha fornito anche le relative istruzioni per la compilazione.

Non imponibilità ai fini IVA delle operazioni effettuate a favore delle forze armate

 

 

Con la circolare n. 8 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate a favore delle forze armate.

Il D.Lgs. n. 72/2022, ha introdotto disposizioni aventi a oggetto l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione.

Il D.P.R. n. 633/1972 (c.d. decreto IVA), sul trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione europea, è stato innovato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 72/2022, che ha aggiunto all’articolo 72 del citato decreto nuove specifiche ipotesi di non imponibilità equiparandole alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis e 9 dello stesso decreto IVA. In base all’articolo 4 del D.Lgs. n. 72/2022, tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione le attività svolte nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (PSDC). Non sono, tuttavia, ricomprese tra queste le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in un’azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità, naturale o provocata dall’uomo, in uno degli Stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC dell’Unione. La disciplina non include le operazioni destinate a missioni civili, anche se rientranti nell’ambito della PSDC.

Sono operazioni non imponibili, per effetto delle nuove previsioni, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente:

1) sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia;
2) hanno come cessionario o committente una forza armata appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea;
3) sono destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense;

4) i beni sono ceduti e i servizi sono prestati in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti;

5) sono finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC.

 

Da ciò deriva, pertanto, che in base alla nuova normativa non sono imponibili ai fini IVA:

– le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– nel caso in cui siano territorialmente rilevanti in Italia, le cessioni di beni inviati nel nostro Paese a forze armate, appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
– le prestazioni di servizi, per cui sia verificato il presupposto territoriale in Italia, rese nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC.

 

Risultano escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in Italia nei confronti di forze armate italiane.

La circolare specifica che il regime di non imponibilità IVA richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro diverso da quello di introduzione dei beni o dei servizi. Ne deriva che rientrano nella previsione di legge anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (territorialmente rilevanti in Italia) effettuate nei confronti di forze armate italiane stanziate in un altro Stato membro per ottemperare ad un compito di PSDC.

 

L’Agenzia delle entrate sottolinea che per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi è necessario che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise, per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità stessa.

 

Tali novità introdotte dalle disposizioni all’articolo 72 del D.P.R. n. 633/1972 comportano, conseguentemente, la non assoggettabilità ad imposta delle importazioni di beni da destinare alla PSDC effettuate dalle forze armate di un altro Stato membro stanziate in Italia.

Infine la circolare chiarisce che qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del regime di non imponibilità all’imposta dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC dell’Unione europea, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia ai fini IVA se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione di cui all’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto IVA.