Procedura di riversamento spontaneo crediti d’imposta R&S: aggiornati i termini e il modello

L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262).

L’Agenzia delle entrate, con l’emanazione del provvedimento n. 169262/2024, ha apportato modifiche al provvedimento n. 188987/2022, in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura.

Alla luce delle modifiche attuate, i nuovi termini previsti sono:

  • 30 luglio 2024, per la presentazione del modello contenente la richiesta di regolarizzazione;

  • 16 dicembre 2024, per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata;

  • 16 dicembre 2025, per il versamento della seconda rata;

  • 16 dicembre 2026, per il versamento della terza ed ultima rata.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.

Al mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista, consegue il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi a decorrere dal 17 dicembre 2024.

 

Contestualmente alle suddette modifiche apportate al provvedimento n. 188987/2022, l’Agenzia ha anche approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce il precedente.

Tale modello prevede la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.

La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.

Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo.

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: testo del decreto in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75, il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Il nuovo Decreto n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024, introduce disposizioni urgenti:

  • in materia di agevolazioni fiscali;

  • di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria.

In particolare, l’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, sopprimendo il primo periodo, comma 3-bis, dell’articolo 2 D.L. n. 11/2023 e introducendo un nuovo comma 3-ter.1 che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Prevista, inoltre, la soppressione del comma 3-quater dell’articolo 2 del suddetto D.L. n. 11/2023.

I successivi commi dell’articolo 1 del Decreto sulle agevolazioni fiscali prevedono, poi, i casi in cui le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute.

All’articolo 1, comma 5, viene inoltre stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 11/2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

 

Con le disposizioni previste all’articolo 2 del D.L. n. 39/2024 vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis.

In particolare viene chiarito che la sostituzione delle comunicazioni dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1 al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

 

A seguire, l’articolo 3 stabilisce che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili devono trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;

  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

I soggetti tenuti ad effettuare tale trasmissione di informazioni e le relative variazioni, sono:

– coloro che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

– coloro che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1 gennaio 2024.

 

L’articolo 4 del nuovo Decreto, intervenendo sempre sul D.L. n. 34/2020, inserisce all’articolo 121 il nuovo comma 3-bis, secondo il quale “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge n. 311/2004, e dell’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006″.

 

L’articolo 6 del Decreto stabilisce, poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

Infine, rientra tra le disposizioni urgenti in materia fiscale dell’articolo 7 del Decreto, la previsione che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio dell’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.

IVA: regime di esenzione per corsi accreditati dal CNF per abilitazione alla professione forense

I corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense accreditati dal Consiglio nazionale forense beneficiano dell’esenzione ai fini IVA (Agenzia delle entrate, risposta 28 marzo 2024, n. 82).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Il riconoscimento di un ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, dunque, non conferisce automaticamente l’esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno). Occorre che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso.

 

In merito al quesito sottopostogli, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, il ruolo del Consiglio Nazionale Forense quale ente pubblico non economico a carattere associativo. Dopo di che, viene chiarito che il tirocinio previsto per accedere alla professione di avvocato oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale.

Il Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, prevede che tali corsi possano essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. In quest’ultima ipotesi i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

 

Nel caso di specie, la società privata che eroga i suddetti corsi è stata riconosciuta come “Scuola Forense”, a seguito di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, l’Agenzia ritiene sussistenti in capo all’istante entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato tenuti dalla società.